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Principio di conformità

Carburante contaminato dalla presenza di acqua: chi deve pagare i danni?

di Giulia Orsatti (avvocata)
Carburante contaminato dalla presenza di acqua: chi deve pagare i danni?

Cosa prevede il Codice del consumo: i consigli dell'avvocato

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Buongiorno direttore, agli inizi di aprile ho messo 30 euro di gasolio in una stazione di rifornimento vicino a casa. Dopo aver fatto appena 3-4 chilometri la macchina si è fermata. Il mio meccanico ha detto che la colpa è dell’acqua che ha trovato nel serbatoio. Sono andato subito a dirlo ai proprietari che però mi hanno detto che loro non c’entravano nulla. Questo scherzetto mi è costato più di 2.000 euro fra carroattrezzi e riparazione della macchina. Io credo di avere diritto a essere risarcito, o sbaglio?
Carlo da Grosseto


Nel nostro ordinamento, quando viene conclusa la vendita di beni di consumo, sul venditore grava un obbligo specifico: consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. L’art. 129 del Codice del consumo sancisce, infatti, il cosiddetto principio di conformità nella vendita dei beni, che si esplica nell’individuazione dell’obbligo in capo al venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto concluso. In parole povere, il bene consegnato dovrà corrispondere a quello pattuito e avere tutte le qualità promesse per il relativo utilizzo. Ebbene, occorre evidenziare che in caso di inadempimento, la responsabilità del venditore è delimitata a quei difetti che si configurano come preesistenti alla vendita, ancorché manifestatesi in un momento successivo alla consegna, e non anche a quelli sopravvenuti, ad esempio, per uso improprio di quei beni da parte del consumatore o di terzi. Il consumatore che si veda recapitare un bene evidentemente viziato potrà fin da subito non accettare la relativa consegna e ottenerne uno uguale, ma esente da vizi. Quando, tuttavia, il vizio non sia evidente, riconoscibile, ma si manifesti in un momento successivo alla relativa consegna - benché riscontrato entro un determinato termine e denunciato tempestivamente al venditore - come detto, questo s’intenderà esistente sul bene sin dall’inizio e, pertanto, il consumatore potrà chiedere e ottenere la riparazione, l’integrale sostituzione o una riduzione sul prezzo di acquisto. Sebbene questa scelta sia rimandata al venditore stesso e sempreché si vogliano preservare gli effetti del contratto, è comunque fatto salvo per l’acquirente il diritto al risarcimento del danno.

Qualora, invece, il difetto insistente sul bene non sia soltanto poco riconoscibile, ma sia dolosamente celato - occultato - dal venditore, si ravvisa un allungamento dei termini posti a garanzia della tutela del consumatore, con la possibilità di richiedere i medesimi interventi e beneficiare degli stessi diritti sopra descritti.

Ebbene, volendo analizzare il caso che ci è stato sottoposto, possiamo quindi affermare che alla compravendita di carburante tra un automobilista e una società titolare della stazione di servizio di distribuzione carburanti possano applicarsi le regole sopra enunciate, con la peculiarità che l’eventuale vizio riscontrato non potrà mai essere definito come “conoscibile” dall’acquirente. Di conseguenza, qualsiasi evento dannoso che possa derivare dall’immissione di carburante contaminato all’interno del veicolo e pregiudicare così la funzionalità di quest’ultimo, integrerà una responsabilità in capo al venditore, che risponderà dei danni arrecati al consumatore per negligenza nell’esecuzione del contratto di vendita. In questo caso, infatti, il danno avrà natura patrimoniale e si identificherà non solo nell’importo pagato a titolo di prezzo del carburante acquistato, ma potrà estendersi alla spesa sostenuta per la sostituzione degli iniettori danneggiati o per la riparazione dell’intero motore del veicolo, se compromesso. Ovviamente, la riconducibilità dell’evento dannoso al danno, nonché la riconducibilità dell’evento dannoso all’inesatto adempimento del venditore, sono valutazioni rimesse unicamente al giudice, sebbene il riparto dell’onere probatorio propenda a favore del consumatore. Pertanto, chi, come lo sfortunato lettore del Tirreno, avesse constatato l’insorgenza di un malfunzionamento del proprio veicolo all’esito di un rifornimento di carburante e fosse in grado di dimostrare che tale malfunzionamento sia stato causato proprio da quel singolo rifornimento, sarà legittimato ad adire l’autorità giudiziaria per la difesa dei propri diritti.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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