Il Tirreno

Toscana

Sportello legale
Tutela consumatore

Il ritardo nella consegna del bene e la consegna di un bene diverso

di Annalisa Scura (avvocata)
Il ritardo nella consegna del bene e la consegna di un bene diverso

I diritti dell’acquirente/consumatore: i consigli dell'avvocato

3 MINUTI DI LETTURA





Ho acquistato una cucina completa nel punto vendita di una nota catena di negozi di arredamento, ho ricevuto alcuni mobili dopo una lunghissima attesa mentre altri pezzi necessari (es. scolapiatti) non mi sono mai stati consegnati, sebbene l’assistenza clienti continui a comunicarmi che la consegna risulterebbe completata. Che tutele ho?
Adele da Preselle


Due aspetti diversi e patologici della vendita di beni di consumo sono la ritardata consegna dei beni e l’errata consegna degli stessi.

Quanto al primo aspetto, la direttiva 2011/83/Ue ha ridefinito i diritti del consumatore in materia di ritardo nella consegna dei beni di consumo, ovvero di beni che siano oggetto di contratti di vendita conclusi dal consumatore con un professionista. Si tratta di norme che estendono i confini di tutela oltre le regole generali previste dal nostro ordinamento in tema di compravendita. L’art. 61 Cod. Cons. si apre con l’obbligo del professionista di “consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto” (cosiddetto termine legale), a meno che non sia stato espressamente previsto un altro diverso termine di consegna concordemente dalle parti (cosiddetto termine convenzionale). La consegna si realizza con il trasferimento della “disponibilità materiale” o del “controllo dei beni” al consumatore, da intendersi come apprensione materiale dei beni, possesso, utilizzo dei beni come proprietario. L’inosservanza del suddetto termine (legale o convenzionale) consente al consumatore di invitare il venditore ad “effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze”: la previsione di questo termine supplementare è volto a contemperare gli opposti interessi del consumatore e del professionista, specie nei casi in cui si tratti di acquisto di beni confezionati appositamente per l’acquirente e difficilmente ricollocabili sul mercato qualora non consegnati a colui che li ha ordinati. Ciononostante, la stessa norma esclude che il consumatore debba concedere al professionista questo secondo termine se il venditore ha rifiutato la consegna dei beni oppure se il termine pattuito per la consegna era stato indicato come termine essenziale. In ogni caso, il mancato rispetto del termine di consegna consente al consumatore di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista e il rimborso di tutte le somme versate in esecuzione dello stesso, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno.

Diversa, invece, è la tutela apprestata al consumatore nel caso in cui il professionista abbia errato la consegna, abbia consegnato all’acquirente beni viziati o beni diversi per qualità o quantità. In questo caso, si realizza un’ipotesi di cosiddetto “aliud pro alio” solo quando “il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti” (Cassazione n. 10045/2018). Nei casi più ordinari, quando il professionista ha errato la consegna o ha consegnato al consumatore beni viziati o riportanti difetti di conformità, l’art. 130 del Codice del Consumatore consente al consumatore di richiedere al venditore, a sua scelta, “di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro” e sempre che la riparazione o sostituzione sia effettuata “entro un congruo termine dalla richiesta”. Il consumatore, inoltre, ha diritto a “una congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto” ove la riparazione o sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose o non eseguite entro un congruo termine.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Sicurezza

Massa, tre rapine in due ore in centro: arrestati due giovanissimi

di Redazione Massa