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Estinzione anticipata, la battaglia con le banche per le somme richieste

di Domenico Nicosia (avvocato)
Estinzione anticipata, la battaglia con le banche per le somme richieste

I contratti di finanziamento: i consigli dell'avvocato

08 aprile 2024
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Da oltre due anni sto tentando di recuperare le somme che Agos mi deve per un finanziamento che ho chiuso prima del tempo. In un’occasione mi hanno detto che loro non dovevano restituire nulla perché c’era una legge che diceva che la restituzione vale solo per i contratti nuovi. Su Internet però ho letto che le banche devono restituire i soldi pagati in più per i finanziamenti estinti anticipatamente. Cosa si può fare?
Alessandro


Dopo la conclusione di un contratto di finanziamento con un istituto di credito può accadere che il consumatore decida di estinguere il proprio debito prima della data prevista; molto spesso, questa decisione è determinata dalla necessità di ottenere una nuova liquidità. Con le somme del nuovo finanziamento, infatti, il consumatore salda il vecchio debito e utilizza la cifra residua per le sue esigenze. All’esito dell’operazione contabile che chiude il finanziamento, il debitore dovrebbe pagare il solo capitale residuo, detratte le somme anticipate e a lui dovute in restituzione. Nella prassi del passato, tuttavia, i conteggi estintivi riportavano cifre maggiori di quelle in realtà dovute. Se quindi un consumatore ha estinto anticipatamente un finanziamento prima del 2019, può ottenere la restituzione di somme di denaro - di entità variabile - da parte degli istituti di credito. Per essere più chiari, tuttavia, è necessaria una breve premessa. Quando si sottoscrive un contratto di finanziamento, inevitabilmente si diventa debitori dell’istituto erogante. Oltre alla restituzione della cifra ricevuta in prestito (la cosiddetta quota capitale) il consumatore dovrà pagare anche altre somme. Queste possono distinguersi in due diverse specie: da una parte, quelle che sono pagate una sola volta e al momento della stipula del contratto, come ad esempio le classiche spese di istruttoria; dall’altra quelle che sono ricorrenti e che maturano con il trascorrere del tempo, come ad esempio gli interessi. Le prime sono denominate nella prassi bancaria col termine inglese up front e le altre con il termine recurring. Fino al 2019, al momento dell’estinzione anticipata, le finanziarie si limitavano a richiedere il solo capitale residuo, senza chiedere le spese recurring, ma neppure sottraendo parte di quelle up front. Con la famosa sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 (cosiddetta sentenza Lexitor), la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto anche alla restituzione di quota parte delle spese up front, in relazione al tempo risparmiato. Semplificando molto: se Tizio ha affrontato una spesa di 500 euro per l’istruttoria di un finanziamento quinquennale e lo estingue dopo tre anni, dovrà vedersi restituire 200 euro. La sentenza in parola, dopo un percorso accidentato che ha portato persino a una sentenza della Corte Costituzionale, è stata definitivamente recepita nel nostro ordinamento: il consumatore che ha estinto anticipatamente un finanziamento, quindi, deve vedersi rimborsata quota parte dei costi up front sostenuti all’epoca. Cosa succede però se una volta chiesta la restituzione della somma giustamente pretesa, nonostante tutto, la finanziaria decide di non pagare? Questa eventualità, che purtroppo nella pratica è molto frequente, costringe l’interessato ad intraprendere una serie di attività necessarie per ottenere giustizia. Trattandosi di materia bancaria, un rimedio molto indicato è quello del ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario (Abf), un sistema di risoluzione alternativa delle controversie dai costi ridottissimi (20 euro) e dai tempi molto più brevi rispetto alla procedura giudiziale. In materia post sentenza Lexitor, tuttavia, molti intermediari hanno comunicato all’Abf la volontà di non adempiere alla decisione del Collegio. In questi casi, quindi, il consumatore pur vedendosi riconosciuti i suoi diritti da parte dell’Arbitro, non ottiene ugualmente il pagamento da parte dell’istituto. Quando questo accade, l’unica strada per ottenere il rimborso resta il ricorso alla giustizia ordinaria, prima però occorre avviare un procedimento di mediazione e conciliazione che può assolversi sia attraverso una domanda a un organismo di mediazione e sia con lo stesso ricorso all’Abf.

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