Il Tirreno

Toscana

L'analisi

Strage di Viareggio, la spiegazione della sentenza della Cassazione: «Tutto dipende da un criterio decisivo, ecco qual è»

di Martina Trivigno
A sinistra il professor Emanuele Rossi a destra il treno della strage di Viareggio nel 2009
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A sinistra il professor Emanuele Rossi a destra il treno della strage di Viareggio nel 2009

L'intervista al professore Emanuele Rossi, ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna dI Pisa

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«La questione di legittimità costituzionale sollevata al processo sulla strage di Viareggio era infondata». Per il professor Emanuele Rossi, ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, «la Cassazione ha respinto il tentativo della difesa di alcuni imputati di rimettere la questione alla Corte costituzionale».

Per quale motivo?

«Avrebbe ritardato la conclusione della vicenda di alcuni anni. Ricordiamo che la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale è riconosciuta soltanto ai giudici: sono loro che devono valutare se esistono i presupposti per un giudizio della Consulta. E in questo caso la Cassazione ha ritenuto che questi presupposti non esistessero».

Quale era l’eccezione di legittimità costituzionale prospettata dai difensori sull’articolo 449 del Codice penale?

«L’articolo del Codice penale stabilisce, al primo comma, che “chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo (come strage e incendio, ndr), è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Per il secondo comma, invece, la pena è raddoppiata “se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone”. La questione riguardava il secondo comma, che prevede un’aggravante in tre casi: a) il disastro ferroviario; b) il naufragio; c) la caduta di aereo. Mentre per le ipotesi b) e c) si precisa che l’aggravante si applica se il mezzo in questione è “adibito a trasporto di persone”, per il disastro ferroviario questo non viene previsto».

Quindi?

«Deve intendersi che a ogni disastro ferroviario, anche se avvenuto con mezzi per il trasporto di materiali (come nel caso di Viareggio), si deve applicare l’aggravante. Su questo punto faceva leva la difesa, sostenendo che parificare un disastro provocato da un treno passeggeri e un disastro provocato da un treno merci sarebbe irragionevole, perché si fanno parti eguali tra situazioni diverse, in contrasto quindi con la Costituzione».

Ma la Cassazione l’ha pensata diversamente.

«La Suprema Corte ha ritenuto che in questi casi la valutazione spetta al legislatore, il quale gode, specie in materia penale, di un ampio margine di discrezionalità. E d’altro canto che si tratti di situazioni diverse si può comprendere dalla lettura della disposizione».

Si spieghi meglio.

«Tutto si gioca nella valutazione di quel criterio che si chiama la “ragionevolezza” della distinzione operata dalla norma. Nel caso del treno, la norma parla di “disastro” ed è ragionevole che qualunque disastro venga punito con l’aggravante, mentre nell’ipotesi di “naufragio” o “caduta” (di navi o aerei mercantili) può essere ragionevole punirli più gravemente quando si tratti di mezzi adibiti al trasporto di persone».
 

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