Il dolore
Se il governo vuol fare il giudice non c’è più libertà
Il nuovo scontro fra politica e toghe
Era il 1748 quando Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, enunciò un principio ben preciso che ha retto tutte le democrazie occidentali.
Perché in uno Stato vi sia libertà, occorre che ciascuno dei tre poteri fondamentali (quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario) sia distinto e indipendente dagli altri. L’articolo 16 della Costituzione francese del 1791 sancì che se tale principio non è rispettato non vi è nemmeno uno Stato costituzionale: «Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata e la separazione dei poteri non è determinata non ha una costituzione». Ciò significa, in termini assai generali, che il legislatore parla con le leggi; il governo con i provvedimenti amministrativi; i giudici con le sentenze.
Questo ripassino di diritto costituzionale può aiutarci a capire un po’ meglio ciò che è successo a seguito della sentenza del Tribunale di Catania, sezione Immigrazione, del 29 settembre scorso (evito di scrivere il nome del giudice, perché tutte le sentenze sono dell’organo che le ha emesse, e sono pronunciate a nome del popolo italiano).
Dunque questa sentenza si riferisce al caso di una persona che, arrivata in Italia da un Paese considerato “sicuro” (la Tunisia), non avendo pagato la somma prevista da un decreto ministeriale per essere lasciata libera in attesa di conoscere l’esito della sua domanda di asilo (4.938 euro per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria), è stata collocata dal questore in un centro di permanenza per rimpatri.
Il giudice, analizzando la questione, ha ritenuto che la decisione del questore contrastasse con la normativa dell’Unione europea, contenuta in alcune direttive e specificata da decisioni del giudice dell’Unione (la Corte di giustizia), che ha ritenuto che un richiedente protezione internazionale non possa essere trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, e che in ogni caso occorre prima verificare «la necessità e la proporzionalità» della misura del trattenimento. Al riguardo merita chiarire che con il termine “trattenimento” non ci si riferisce ad una conversazione in questura, bensì ad una vera e propria limitazione della libertà personale, che la Costituzione dichiara essere un diritto inviolabile di ogni persona. Pertanto il Tribunale ha ritenuto che il diritto dell’Unione debba prevalere su quello contrario nazionale, e di conseguenza ha “liberato” la persona in questione.
Ha ragione il giudice o ha sbagliato? Certo si può discutere, come si può sottoporre a critica la motivazione di qualsiasi decisione che sia adottata: qualcuno tra i giuristi l’ha fatto, ritenendo che la normativa dell’Ue consenta una deroga alla regola di cui sopra. Ma l’ordinamento prevede dei rimedi per le sentenze dei giudici (in questo caso, il giudizio della Corte di cassazione): e questo rimedio non può essere la parola di un ministro, né tantomeno il filmato di cosa ha fatto il giudice in un momento qualsiasi della sua vita privata. Mi sembra quasi banale dire questo: se l’arbitro sbaglia il Var lo può correggere riguardando le immagini relative all’episodio contestato, non esaminando il video di cosa faceva l’arbitro il mese prima passeggiando per strada.
Se il governo vuol fare il giudice, non vi è più libertà, come insegnava Montesquieu. E fino ad oggi tutto il mondo ci ha creduto: forse un motivo ci sarà.
*ordinario di diritto costituzionale alla Scuola Sant’Anna di Pisa
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