Il Tirreno

Toscana

Il grande pasticcio dell’omogenitorialità

di Emanuele Rossi
Il grande pasticcio dell’omogenitorialità

Su piani molto diversi fecondazione eterologa e gestazione per conto di altri

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Il tema della trascrizione nei registri dello stato civile dei figli nati all’interno di coppie dello stesso sesso è tornato di grande attualità, e come spesso avviene si tendono a confondere situazioni assai diverse: proviamo a fare un po’ di chiarezza.

In primo luogo, occorre distinguere tra due fattispecie ben diverse.

La prima (che può riguardare due donne): il figlio o la figlia nascono (“naturalmente”) da una delle due donne che poi chiedono la trascrizione . In questo caso questo genitore è tale “in tutto e per tutto” (nel senso cioè che concepisce il bambino e lo fa crescere nel proprio grembo), e il concepimento avviene mediante fecondazione eterologa: cioè il gamete necessario al concepimento è stato donato da una persona esterna alla coppia. Siccome la legge italiana vieta la fecondazione eterologa per le coppie omosessuali, il procedimento non può svolgersi in Italia, e per questo si chiede, con la trascrizione, che l’altro componente della coppia sia dichiarato genitore, al pari di quello biologico.

Seconda fattispecie: la coppia italiana (sempre nel caso di coppia omosessuale: due donne o due uomini) procede all’estero alla maternità surrogata. In questo caso uno dei due componenti della coppia mette il proprio gamete (spermatozoi o ovuli), che viene concepito (in vitro) con quello di un/a terzo/a, e la gestazione avviene nell’utero di una donna che si presta a ciò (potrebbe anche accadere che nessuno dei due metta il proprio gamete, e questo venga preso da apposite banche). Questa donna, una volta partorito il figlio, lo “dona” (o lo vende) alla coppia che le ha chiesto di farlo nascere.

In tal caso, uno dei due componenti della coppia può essere genitore biologico (se ha fornito il gamete), mentre l’altro/a non ha alcuna relazione “naturale” con il figlio.

La differenza tra le due ipotesi è rilevante, perché sottintende una profonda diversità di disvalore giuridico tra le due ipotesi.

La prima ipotesi è vietata dalla legge (in Italia) per le coppie omosessuali, ma è consentita per quelle eterosessuali; mentre la seconda è vietata per tutti. Ed il motivo del divieto è diverso nei due casi.

Nel caso della fecondazione eterologa, l’interesse che la legge intende far valere è evidentemente quello della “naturalità” della filiazione (indipendentemente da cosa ciò significhi effettivamente) e che il figlio possa nascere all’interno di un rapporto tra persone di diverso sesso.

Nel caso invece della maternità surrogata (o gestazione per altri, ndr) viene in considerazione una pratica che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”, come affermato dalla Corte costituzionale.

Ovviamente ciascuno può essere favorevole o contrario a entrambe: ma è evidente che si tratta di principi e valori assai diversi.

La Corte di cassazione, nell’ultima pronuncia emessa (dicembre 2022), si è espressa solo sulla maternità surrogata, ritenendola una pratica talmente grave da impedire il riconoscimento del provvedimento straniero di filiazione, in quanto ciò «finirebbe per legittimare in maniera indiretta e surrettizia una pratica degradante». La circolare del ministro dell’Interno di qualche settimana fa si limita a trasmettere il contenuto di questa pronuncia, quindi riferendosi alla sola maternità surrogata.

Malgrado questo, nel dibattito in corso, alimentato anche dall’ambigua iniziativa della Procura di Padova, tutto viene posto sullo stesso piano: così da far intendere che i figli nati mediante fecondazione eterologa non possano più essere considerati “figli”, ma casomai essere adottati. Al di là del giudizio etico su questa vicenda, è palese l’incongruenza sul piano giuridico, tanto da far pensare a malafede. Almeno che, come qualcuno ha scritto, sia sbagliato «attribuire a malafede quello che si può ragionevolmente spiegare con la stupidità».

* Ordinario di Diritto costituzionale Scuola superiore Sant’Anna Istituto Dirpolis

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