Il Tirreno

Toscana

Il pericolo

Costituzione, quella modifica alla norma sulle isole arrivata nel silenzio

di Emanuele Rossi*
L’isola di Gorgona nello scatto “a 360 gradi” di Massimo Sestini
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L’isola di Gorgona nello scatto “a 360 gradi” di Massimo Sestini

La legge fondamentale dello Stato modificata a Camere sciolte per una norma sulle isole. Tutti i pericoli di una procedura sgrammaticata nel silenzio generale, l'analisi del costituzionalista della Scuola Sant'Anna

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Sul finire dell’anno è stata promulgata una legge costituzionale (la quarta approvata nella passata legislatura) di cui quasi nessuno ha dato notizia (Legge costituzionale n. 2 del 7/11/2022)

Con essa è stato introdotto un nuovo comma all’interno dell’art. 119 della Costituzione, in base al quale “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”. Tralascio ogni valutazione sulla necessità di tale modifica, e anche sulla sua opportunità, perché vorrei richiamare l’attenzione sulla procedura seguita.

Come noto, ogni legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna Camera: la seconda con una maggioranza di almeno due terzi oppure con la maggioranza assoluta. Nel primo caso, non può essere richiesto referendum e la legge si intende definitivamente approvata; nel secondo caso è possibile, nei successivi tre mesi, richiedere un referendum popolare da parte di cinque consigli regionali, oppure di 500.000 elettori oppure ancora da parte di un quinto dei membri di ciascuna Camera. Se viene richiesto referendum, la legge entra in vigore soltanto se approvata dalla maggioranza degli elettori votanti.

La legge in questione è stata approvata, nella seconda votazione, dal Senato il 27 aprile 2022, e dalla Camera il 28 luglio 2022. E qui sta un primo, non marginale, problema: perché il 28 luglio il Parlamento era già stato sciolto, da una settimana, dal Presidente della Repubblica.

Può un Parlamento sciolto approvare una legge costituzionale? Certo non vi è un divieto esplicito (il costituente neppure immaginava questa possibilità), ma da sempre si ritiene che dopo lo scioglimento delle Camere queste possano svolgere soltanto un’attività di ordinaria amministrazione. E poco esiste di più straordinario di una revisione costituzionale.

Anche perché in questo caso si pone un secondo non meno rilevante problema. La Costituzione prevede, come si è detto, che nei tre mesi successivi all’approvazione un quinto dei membri della Camera o un quinto di quelli del Senato possano richiedere il referendum. Ma se le Camere sono sciolte, e nei tre mesi si svolgono le votazioni, a quale Parlamento spetta questo potere? Ricordiamo che le elezioni si sono svolte il 25 settembre (quindi meno di due mesi dopo la votazione finale della legge) e che quelle nuove sono entrate in funzione il 13 ottobre, quindi qualche giorno prima della scadenza dei tre mesi. Di fatto, quindi, in nessun caso vi sono stati tre mesi a disposizione per raccogliere le firme. In più, si ricordi che il Parlamento precedente era comporto da 630 deputati e 315 senatori, mentre quello attuale è formato da 400 deputati e 200 senatori: come si sarebbe dovuto calcolare il quinto dei membri necessario per chiedere referendum? Con i numeri della precedente legislatura o con quelli della nuova?

Il problema, in concreto, non si è posto, perché nessuno ha richiesto il referendum e questo in quanto, probabilmente, a nessuno interessava molto della modifica costituzionale (oltre che perché, anche volendo richiederlo, si sarebbero posti i problemi indicati).

E tuttavia nella prassi parlamentare, e in quella istituzionale, il precedente ha un valore molto forte: e il precedente si forma sulla procedura seguita, non tanto sul contenuto.

Per essere più chiari: se la prossima volta, invece che di insularità si dovesse discutere di presidenzialismo (per fare un esempio non del tutto casuale), saremmo disposti a rinunciare alla possibilità di chiedere un referendum? E saremmo contenti che una siffatta riforma la approvasse un Parlamento che dovrebbe operare soltanto per l’ordinaria amministrazione?

Pare che i Greci, una volta costruito il cavallo di Troia, si siano nascosti su un’isola: ah, l’insularità… l


* costituzionalista, professore ordinario alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa


 

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