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Il sesso orale non è uno stupro? L’appello: sentenza piena di pregiudizi

Ilaria Bonuccelli
Il sesso orale non è uno stupro? L’appello: sentenza piena di pregiudizi

Il caso choc a Livorno. Il ricorso contro l’assoluzione di un carabiniere accusato di concussione e violenza dalla titolare di un centro massaggi 

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LIVORNO. «Il sesso orale non può che essere consensuale. Quindi, non c’è stato stupro». In aprile, il tribunale di Livorno assolve dall’accusa di violenza sessuale e concussione Federico Dati, maresciallo dei carabinieri, in passato a capo del nucleo ispettivo del Lavoro. I giudici non hanno dubbi: la titolare (e prima dipendente) del centro massaggi che lo accusa non è attendibile. Non è mai stata obbligata a fare sesso con forza, per paura di subire controlli o per la minaccia di sanzioni. I legali della vittima non la pensano così. E impugnano la sentenza. Chiedono alla Corte d’Appello di Firenze di stravolgere la decisione dei giudici di primo grado: «L’impostazione assunta dal tribunale di Livorno nei confronti della donna – scrivono – appare chiaramente denigratoria e stereotipata».

Vittima attendibile

In parole semplici, l’avvocata Roberta Rossi (dello studio Annetta, Rossi e associati) chiede alla Corte d’Appello di Firenze di riconoscere che la sentenza di Livorno ha sbagliato a definire inattendibile la lavoratrice del centro massaggi della provincia di Livorno. Di conseguenza, chiede alla Corte d’appello di condannare il carabiniere sia per violenza sessuale che per concussione, essendo i due reati strettamente collegati. Infatti, la tesi degli avvocati di parte civile – già sostenuta in primo grado – è che la donna sia stata costretta a subire gli atti sessuali perché intimorita dal potere che il carabiniere esercitava, anche per il ruolo di responsabile del nucleo dell’ispettorato del lavoro. Il solo ricorso alla “divisa” (o al ruolo) come strumento di intimidazione e coercizione per i legali della vittima sarebbe sufficiente a far consumare i reati di violenza sessuale e concussione. In più, però, ci sarebbero anche i tentativi della donna di opporsi fisicamente agli approcci e poi ai rapporti sessuali, imposti con la forza. Tutti atti che il tribunale di Livorno non riconosce. Anzi.

I giudici di Livorno – fa notare l’avvocata Rossi – sostengono che l’impossibilità della donna di parlare italiano e i suoi tentativi di esprimere a gesti la contrarietà agli approcci sessuali «possono essere stati dei modi di esprimersi, per farsi comprendere, nell’approccio amoroso o comunque dei modi per manifestare concretamente l’interesse sessuale».

La non violenza per i giudici di Livorno

Per confutare la sentenza choc del tribunale di Livorno – il sesso orale è sempre consensuale – alla Corte d’Appello vengono sottoposti stralci dell’esame della donna, avvenuto con incidente probatorio e con un interprete. Le domande del pubblico ministero alla dipendente del centro massaggi tendono ad accertare il tipo di approccio sessuale: “Allora ha detto che il signore si è buttato giù i pantaloni. Quindi cosa è successo?”. La risposta è lineare: «Praticamente il signore si era buttato giù i pantaloni a metà tirando fuori il suo pene per farsi fare la masturbazione...» I dettagli successivi descrivono come lui le abbia tirato la mano (perché lei non voleva toccarlo).

Riguardo a una violenza che si sarebbe consumata in un appartamento di proprietà di un conoscente del carabiniere, la donna dice: «Quando sono entrata nell’appartamento ho provato a uscire, anche se lui aveva tolto le chiavi. Poi una volta trovandosi al piano superiore, quando mi ha tirato la mano, ho cercato di tirarmi indietro e poi, va beh..». E ancora l’interprete traduce: «Ogni volta che lui veniva al centro le chiedeva le stesse prestazioni... oppure abbassandole la testa per chiedere sesso orale»... Le schiacciava la testa». Contro la patta.

Ma lei non si opponeva?

Ora torna l’interprete a tradurre le parole (della vittima presunta): «Con il tempo gli cresceva il coraggio, quindi... Il coraggio al signore. E si presentava spogliandosi e andava a spogliare pure lei, con la forza». Questo concetto al giudice di Livorno non è chiaro. Tanto che chiede durante l’incidente probatorio alla donna: ma con la forza perché la signora non voleva, si opponeva in qualche modo? Glielo chieda. L’interprete esegue: «Dice (la donna) che lui aveva tanta forza. Provava a spogliarla e lei resisteva ai suoi tentativi... Cercava di resistere».

C’è un momento anche di ulteriore umiliazione. L’interprete traduce che a un certo punto per «i rapporti che hanno già effettuato lei poteva anche in qualche modo permetterglielo di fare. Poi quando siamo arrivati a spogliarla veramente (del tutto) si ricorda che una delle prime volte ha provato a resistere e ci è riuscita. Alla fine gli ha fatto solo una .... e se n’è andato». Eppure per il tribunale di Livorno tutti questi fatti non costituiscono violenza sessuale. Per tanti motivi. Perché – dice la sentenza – le dichiarazioni della donna sono contraddittorie; non ci sono prove a suffragio; perché all’epoca dei fatti lei era una dipendente del centro massaggi e non la titolare: quindi come avrebbe potuto subire la pressione da parte del carabiniere che esercitava controlli? Non ultimo, si lascerebbe intendere che, come straniera che lavora in un centro massaggi, si intuisce quale fosse la sua professione reale. Quindi è impensabile che un carabiniere abbia dovuto esercitare violenza per ottenere prestazioni sessuali erogate abitualmente.

Le contraddizioni di lui

Nell’appello, i legali della donna ricostruiscono vari eventi. Intanto attribuiscono le contraddizioni alla testimonianza dell’imputato: prima Dati dice ai colleghi che indagano che con la donna aveva «contatti a scopo lavorativo» per spiegare 94 telefonate in 14 mesi, fra novembre 2013 e gennaio 2015; poi nega che la donna fosse una sua «fonte confidenziale» per un’ipotetica inchiesta sui centri massaggi stranieri a Prato; infine ammette che c’è stata una relazione «ma è stata consensuale». Inoltre, riguardo alla possibile concussione, l’avvocata Rossi fa presente alla Corte d’appello che «anche come dipendente del centro massaggi e non solo come titolare la donna avrebbe potuto percepire la pressione del pubblico ufficiale, temendo di veder chiudere il proprio luogo di lavoro e di restare disoccupata». Tanto più che la Cassazione ha più volte stabilito che non è necessario che la minaccia di ritorsione sia esplicita e brutale «ma può essere anche implicita, velata, allusiva, finanche ad assumere la forma del consiglio, dell’esortazione della metafora».

Sentenze e pregiudizi

Infine c’è l’assoluzione dall’accusa di violenza sessuale, nella quale a tutto tondo – secondo i legali della donna – si manifesta il pregiudizio del tribunale di Livorno, malgrado le censure già espresse dalle Corti nazionali, internazionali, compresa la Corte Europea dei diritti dell’Uomo. La Cedu proprio a maggio 2021, in un caso di stupro giudicato a Firenze, ha condannato l’Italia non per l’assoluzione degli imputati, ma per gli stereotipi contenuti nella sentenza. Le sentenze, infatti, devono proteggere «le vittime di violenza di genere non solo nella loro incolumità fisica e psichica e nella loro integrità sessuale, ma anche nella loro “immagine, dignità e privacy” che si traduce in una corrispondente limitazione della “capacità dei giudici di esprimersi liberamente nelle loro valutazioni”». Questo significa anche – come stabilito dalla giurisprudenza – che i giudici non sono autorizzati a pensare che se una donna esercita come mestiere la prostituzione, possa avere rapporti sessuali senza consenso, perché il diritto di dire sì o no è indiscutibile. Per tutte e tutti.

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