Sicurezza
Quando la legge è in contrasto con la costituzione
Con una votazione passata quasi in sordina, il Senato ha approvato, in prima votazione, un’importante riforma alla Costituzione. Le ragioni di tali importanza sono due.
In primo luogo, si è trattato di un voto pressoché unanime dell’assemblea: su 248 presenti (su 321 senatori) i favorevoli sono stati 224, con nessun voto contrario e 23 astenuti (un parlamentare non ha votato). Il che significa che, se tale esito si ripetesse alla seconda votazione richiesta, e anche alla seconda votazione della Camera, la riforma sarebbe approvata e non potrebbe essere sottoposta a referendum.
Il secondo motivo di importanza, certamente maggiore del primo, è che la riforma andrebbe a incidere, per la prima volta nella storia repubblicana, su uno dei Principi fondamentali (quello di cui all’articolo 9), contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione. Occorre ricordare, a questo riguardo, ciò che la Corte costituzionale affermò in una sentenza del 1988: «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali». Si tratta pertanto di valutare se questa riforma sovverte o modifica del suo contenuto essenziale quanto stabilito nell’art. 9.
Vediamo dunque le innovazioni che si intendono introdurre, la principale delle quali riguarda il suddetto articolo 9 (l’altra modifica riguarda l’articolo 41). Nella formulazione attuale esso così stabilisce: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Tutto ciò non sarebbe modificato, ma si aggiungerebbe un comma finale, così concepito: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Va detto, in primo luogo, che l’innovazione va nel senso di una sensibilità che in questi anni è molto cresciuta nell’opinione pubblica mondiale sulla tutela ambientale (da Greta Thumberg a papa Francesco, per intenderci), cui si aggiunge una crescente attenzione alla tutela degli animali dall’altro. Ma in che modo la nuova formulazione andrebbe a soddisfare questa sensibilità?
Ovviamente il discorso sarebbe lungo: mi limito ad alcune considerazioni.
Va in primo luogo segnalato che la tutela ambientale non è oggi assente nella nostra Costituzione: la Corte costituzionale, e anche il legislatore, l’hanno costantemente tratta dalla tutela del paesaggio, interpretando estensivamente l’attuale formulazione dell’articolo 9. Malgrado questo, il riferimento all’ambiente verrebbe esplicitato, aggiungendovi "la biodiversità e gli ecosistemi". Intanto bisogna sottolineare, a questo riguardo, che questi due concetti non sono "altro" rispetto all’ambiente, ma ne fanno parte. In altri termini, tutelare l’ambiente significa tutelare le sue dimensioni e le sue caratteristiche: cosa aggiungerebbero dunque questi richiami alla previsione generale?
Anche il richiamo all’interesse alle generazioni future è sicuramente importante: ma come potrà concretamente incidere questo richiamo sulle scelte che si dovranno adottare? E poi, l’interesse delle generazioni future riguarda soltanto la tutela ambientale o non dovrebbe piuttosto incidere su ogni scelta dell’ordinamento (ad esempio, sull’uso delle risorse economiche)?
L’aspetto poi sicuramente più rilevante, almeno da un punto di vista giuridico, è la previsione di una legge dello Stato per la tutela degli animali. Intanto: tutti gli animali? Forse il legislatore ha in mente (solo) gli animali di affezione, ma è evidente che anche gli insetti, i serpenti, le galline, i ratti e altro ancora sono animali: e cosa significa dunque "tutelarli"? E come si porrà la tutela degli animali nei riguardi dei diritti e degli interessi delle persone? E ancora: affidare a una legge "dello Stato" (espressione che non compare in alcun altro Principio fondamentale) significa escludere le competenze delle Regioni in ordine a ciò? Che quest’ultimo aspetto sia rilevante è dimostrato da un emendamento approvato nel testo finale, che limita la portata di questa (futura) legge per le regioni a statuto speciale.
Insomma, come sempre, intervenire su un testo come la Costituzione richiede molta attenzione, specie quando esso è stato oggetto di interpretazione e di applicazione per diversi anni. Come in ogni realtà che vive in un delicato equilibrio, ogni piccola (o grande) oscillazione può produrre effetti difficilmente prevedibili. --
*costituzionalista - scuola superiore Sant’Anna Pisa
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