Il Tirreno

Toscana

L'intervento

Vaccinazioni, la legge che non c'è

Emanuele Rossi*
Vaccinazioni, la legge che non c'è

3 MINUTI DI LETTURA





Il decreto-legge numero 44 del 2021 ha introdotto l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione per coloro che esercitano professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, nonché nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. Tale vaccinazione, precisa la norma, costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

La domanda che si pone, a questo punto, è: ma tutti gli altri? In particolare, quanti lavorano all’interno di aziende o uffici possono rifiutare di vaccinarsi, e con quali conseguenze? Non sono in grado di dire quanto questo tema sia rilevante sul piano pratico: mi pare infatti che la tendenza attuale della popolazione italiana sia di correre a vaccinarsi (assai opportunamente, a mio giudizio). E tuttavia sul piano teorico qualche considerazione occorre fare.

Un recente articolo scientifico (di cui è autore Michele Massa su Quaderni costituzionali) ha esaminato con attenzione il tema, ed è giunto alla seguente conclusione.

L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere imposto se non mediante una previsione di legge: e come abbiamo visto, ad eccezione del personale sanitario, nessuna legge ha fino a oggi sancito l’obbligo di sottoporsi ai diversi vaccini in uso contro il Covid. Pertanto, non sussiste un obbligo giuridico di vaccinarsi: ma la stessa Costituzione impone che i titolari di attività economiche hanno la responsabilità di impedire che esse possano recare danno alla sicurezza e alla dignità umana (art. 41, secondo comma, Costituzione), e il principio di prevenzione impone loro di eliminare ogni possibile rischio per i propri dipendenti.

I datori di lavoro, dunque, dovrebbero cercare una soluzione nel caso in cui si trovino di fronte ad un dipendente no-vax: ad esempio ricorrendo allo smart working, al cambiamento di mansioni, fino alla sospensione del rapporto di lavoro o anche, come estrema possibilità, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il tema, come si è detto, è di sicuro interesse e anche assai delicato. In ordine a esso confesso che non comprendo questa ritrosia del legislatore a prevedere l’obbligo di vaccinarsi in via generale (o comunque escludendo soltanto alcune specifiche categorie): mi pare che vi siano tutti i presupposti, anche costituzionali, per intervenire (quali la necessità di tutelare la salute come interesse della collettività e il dovere di solidarietà che riguarda ogni cittadino).

In fondo, la motivazione che il citato decreto-legge ha posto a fondamento dell’obbligo di vaccinarsi per il personale sanitario («al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza») potrebbe valere anche per altre categorie.

Nell’assenza di un intervento del legislatore, occorre confidare nel grado di responsabilità dei cittadini di vaccinarsi ancorché non obbligati a farlo, e nell’auspicabile opera di sensibilizzazione dei sindacati (e sempre che i vaccini ci siano per tutti). --

*costituzionalista - scuola super. Sant’Anna Pisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Italia

Tasse, Tari, Imu e multe: da oggi parte la rottamazione degli arretrati – Come fare domanda subito

di Redazione web