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Maternità surrogata e giustizia

EMANUELE ROSSI*
Maternità surrogata e giustizia

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Il tema della maternità surrogata interroga il diritto, e rivela come in certi casi sia estremamente difficile trovare una soluzione in grado di garantire i diversi interessi in gioco. È di questi giorni la sentenza della Corte costituzionale (n. 33/2021), in cui questa difficoltà emerge con tutta evidenza.

Il caso da cui prende le mosse la Consulta è questo: un bambino nato nel 2015 in Canada da una donna cui era stato impiantato un embrione formato con i gameti di una donatrice anonima e di un uomo di cittadinanza italiana, quest’ultimo unito in matrimonio in Canada - e trascritto in Italia nel registro delle unioni civili - con altro uomo italiano.

Il bambino era stato dichiarato figlio dei due uomini dalle autorità canadesi ma l’Italia, che stabilisce il divieto di surrogazione di maternità (pratica che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane», come affermato in precedenza dalla stessa Corte), non ammette tale riconoscimento. D’altro canto, si pone il problema del bambino che è cresciuto all’interno di quel contesto familiare, e che quindi non può esserne allontanato senza compromettere il best interest of child che la Costituzione e la normativa internazionale sanciscono.

Questa è dunque l’alternativa spesso "tragica" che si pone nel caso di maternità surrogata: preferire soluzioni che facciano applicazione della scelta di opposizione netta a pratiche di violazione della dignità delle donne (anche nell’ipotesi in cui queste siano consenzienti), magari allontanando il bambino da quelle persone che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno accudito per un po’ di tempo (anche 19 anni, come è avvenuto in alcuni casi); oppure, viceversa, privilegiare l’interesse del minore ad avere comunque una famiglia e una stabilità, in certa misura passando sopra a come è venuto al mondo?

Da qui il vicolo cieco nel quale si trova il diritto: la Costituzione, secondo la Corte, non indica una strada obbligatoria da seguire, ed è pertanto compito della politica scegliere cosa preferire. Nella sentenza una qualche soluzione tuttavia viene prospettata (anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo), ed è la via dell’adozione, a condizione che si tratti di «un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino».

Questa soluzione apre tuttavia a numerosi interrogativi: come potrà il giudice negare nel caso concreto l’adozione e quindi allontanare il bambino? Come potrà negarsi alle coppie omosessuali la possibilità di adottare anche bambini nati in circostanze diverse dalla maternità surrogata? Come si eviterà l’effetto incentivante di tale soluzione sulla diffusione della pratica dell’utero in affitto? Non si favorirà in questo modo il "turismo procreativo" a tutto vantaggio di chi possa permetterselo (e a svantaggio delle donne che per motivi economici siano costrette ad "affittare" il proprio utero)? Davvero una difficile via d’uscita per il legislatore, cui la Corte affida il «difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori». E infatti sono quasi sicuro che il legislatore lascerà cadere nel vuoto, come molte volte in passato, questo invito della Corte. --

*costituzionalista - Sant’Anna Pisa

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