Il Tirreno

Toscana

RISCHIO EVITABILE 

In quarantena dopo le ferie all’estero Perde il posto

M.T.

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Il viaggio all’estero poteva essere evitato. Sapeva che al ritorno dalle ferie avrebbe dovuto rispettare i 14 giorni d’isolamento fiduciario imposti dalla normativa in vigore, provocando così difficoltà all’organizzazione aziendale. Ma, nonostante questo, la dipendente è partita lo stesso. Il datore di lavoro l’ha licenziata, lei si è opposta. Ma il tribunale di Trento ha dato torto alla lavoratrice.

«Ha accettato con consapevolezza l’elevato rischio che un soggiorno all’estero comporta – spiega il professore Pasqualino Albi, docente ordinario del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista – e, altrettanto con disinvoltura, un periodo di isolamento della durata di due settimane, senza rientrare in servizio nel giorno in cui invece avrebbe dovuto farlo. Esiste un obbligo del lavoratore che è anche esterno al rapporto di lavoro, non solo quando si è in servizio. Quando anche ciò che viene fatto al di fuori dell’orario di lavoro diventa rilevante. Come in questo caso. Per fare un esempio, pensiamo allo sportivo professionista che arrivi al momento della competizione dopo aver consumato un pasto molto pesante o bevuto alcolici: ecco, questo è un comportamento incoerente rispetto agli obblighi del professionista».

La dipendente – secondo quanto specificato dal giudice del lavoro di Trento – sapeva già, fin dall’inizio, a cosa sarebbe andata incontro, scegliendo di partire. E che non avrebbe potuto essere presente sul luogo di lavoro per 14 giorni, una volta rientrata da un viaggio all’estero. «Ben diverso – sottolinea il giuslavorista – se, una volta in viaggio, si fosse verificato un imprevisto in alcun modo prevedibile: condizioni climatiche particolarmente difficili per cui il volo veniva cancellato, giusto per fare un esempio. Non è questo il caso. E lo dimostra il provvedimento del giudice che ha ritenuto legittimo il licenziamento della dipendente. Che, con coscienza e consapevolezza, ha scelto di accettare quel rischio che ha provocato, come conseguenza, un pregiudizio all’organizzazione aziendale. Da cui è scaturito il licenziamento. Questa sentenza dimostra la capacità della giurisprudenza di elaborare risposte con un orientamento verso i principi generali di funzionamento del sistema applicati a una situazione di emergenza sanitaria come l’attuale». —

M.T.

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