Sicurezza
Riders, il tribunale di Firenze respinge il ricorso della Cgil contro Deliveroo
Soddisfazione dell'azienda, ma per il sindacato la sentenza non entra nel merito del comportamento antisindacale, limitandosi a constatare l'inapplicabilità della legge in materia. La Uil incalza: legislazione da adeguare
Il tribunale di Firenze ha respinto le richieste presentate da Nidil-Cgil, Filt-Cgil e Filcams-Cgil nei confronti di Deliveroo Italia, stabilendo che i rider in forza alla piattaforma di food delivery "sono lavoratori autonomi perché possono decidere se e quando lavorare, senza doversi giustificare" per cui "non trova applicazione l'art. 28 della legge n. 300 del 1970". È quanto rende noto Deliveroo Italia, che esprime soddisfazione per la sentenza.
Con tale pronunciamento, spiega l'azienda, si sancisce "l'inammissibilità della richiesta di annullare i contratti individuali che incorporano il contratto collettivo nazionale di lavoro Rider stipulato tra Assodelivery e Ugl", contratto contestato proprio dalla Cgil. "Accogliamo con favore la decisione del tribunale - dichiara Matteo Sarzana, country manager di Deliveroo Italia - che permette l'applicazione del Ccnl Rider e le ulteriori misure migliorative che Deliveroo ha previsto per i rider".
LA REPLICA DELLA CGIL
L'ordinanza del tribunale di Firenze che ha respinto il ricorso di Nidil Cgil Firenze, Filt Cgil Firenze e Filcams Cgil Firenze contro Deliveroo Italia "ci lascia diverse perplessità ma sicuramente non afferma quanto dichiarato dall'azienda" e "non legittima il modello adottato da Deliveroo". A dirlo i sindacati che hanno presentato il ricorso, secondo cui il giudice lo ha rigettato ritenendo che "lo strumento processuale dall'art. 28 della legge 300 del 1970 non possa essere utilizzato per l'impossibilità di effettuare approfondimenti istruttori sulla natura dei rapporti dei riders". Dunque, sostiene la Cgil, l'ordinanza "non entra nel merito della qualificazione dei rapporti di lavoro, non si esprime sulla qualità dell'accordo sottoscritto da Assodelivery e Ugl, né tantomeno entra nel merito del comportamento antisindacale", per cui l'ordinanza "non fermerà né l'azione sindacale, che continuerà fin quando non verranno pienamente tutelati i diritti dei ciclofattorini operanti nel food delivery, né la difesa delle prerogative sindacali in sede giudiziale".
LA POSIZIONE DELLA UIL
"Il Tribunale di Firenze, con il provvedimento del 9 febbraio 2021, non ha sancito alcuna vittoria per le piattaforme del food-delivery. Anzi, con quel provvedimento, si ribadisce che la strada intrapresa dalla nostra contrattazione collettiva è la via maestra da seguire per rafforzare i diritti dei riders". Così la segretaria confederale Uil Tiziana Bocchi in una nota commentando la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso della Cgil. "La decisione del Giudice, infatti, - prosegue Bocchi - non ha riconosciuto il diritto dei riders alle tutele in caso di condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, perché la legislazione attuale non è ancora adeguata e non sostiene a sufficienza l'azione contrattuale. È evidente come le aziende si avvalgano di questa situazione per proseguire nel ricercare il massimo profitto, scaricando costi e oneri solo sui lavoratori. Per evitare che questa occasione diventi un'ulteriore ferita per i riders, è necessario chiudere al più presto il percorso di trattativa intrapreso con la controparte, anche al Ministero del Lavoro, per addivenire al riconoscimento pieno delle tutele e dei diritti contrattuali".
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