Il Tirreno

Toscana

L'ordinanza omnibus di Rossi, nelle seconde case solo chi ha il medico in Toscana

Il viale a mare a Marina di Massa
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Il viale a mare a Marina di Massa

Le nuove disposizioni in vigore da lunedì 4 maggio confermano le regole per la ristorazione (asporto e consegna a domicilio) e riguardano numerosi temi, tra cui la cura di orti e animali, la toelettatura cani, le attività sportive, lo shopping, i maneggi, i distributori di benzina, barche e pesca

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Chi non ha il proprio medico generale o il pediatra di famiglia in Toscana non può risiedere nella regione. Un principio che non dà scampo ai proprietari di secondo case. Per questi ultimi resta la possibilità di raggiungere le loro abitazioni in Toscana solo per interventi urgenti di manutenzione, e comunque da soli e “con l’obbligo di rientrare in giornata“ a casa propria.

Sono alcune delle novità contenute in una nuova ordinanza omnibus, la numero 50, varata oggi, domenica 3 maggio, dal presidente della Regione Enrico Rossi e che entrerà in vigore da domani, lunedì 4 maggio, a integrazione del decreto legge del governo sulla Fase 2.

Ecco i punti salienti dell'ordinanza.

Seconde case

Fatti salvi gli spostamenti previsti nel decreto del governo, la Regione stabilisce che il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito "solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze".

E'  consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti "per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale”.

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Shopping senza andare troppo lontano

Lo spostamento individuale per acquistare prodotti che rientrano nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita è consentito ma solo “nell’ambito dei confini provinciali”.

Attività sportive

Le attività sportive si possono svolgere in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, "utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale". E’ inoltre possibile "l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti". L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri”.

Attività motoria a piedi e in bici

Come già indicato nell'ordinanza in vigore dal 1° maggio, l'attività motoria a piedi o in bicicletta si può svolgere individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. "Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale".

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Cura di orti, animali e boschi: sì, ma a certe condizioni

E'  consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per svolgere "attività agricole amatoriali e selvicoltura libere" (e quindi la cura di orti  e animali)  alle seguenti condizioni:

a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato;

b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

c) che le attività dasvolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco.

Allenamenti di cani e cavalli

E' consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento cani,all’interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione.

Barche e pesca, sì ma solo in due

L’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, a un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata.

Anche gli animali di casa potranno fare toeletta

E' consentita l’attività degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale.

Sì alla ristorazione con consegna a domicilio e asporto

E' consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari.

Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che egli rimanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto.

La somministrazione di alimenti e bevande a queste stesse condizioni è consentita anche alle aziende agrituristiche autorizzate a farlo.

Calzature per bambini

E' consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini.

Orari liberi nei distributori di carburante

Gli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore potranno  determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96,comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia.

Autorizzato il rimessaggio delle barche

Sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto, quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento dal cantiere all'ormeggio e viceversa.

Mascherine e comportamento generale

Per ogni altra attività diversa da quella sportiva, valgono le disposizioni nazionali riguardo all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza sociale di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza intepersonale di almeno 1,80 metri.

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