Gioco
Agenzia delle Entrate, slittano al 30 giugno tutti i pagamenti. Rinviate le rate della rottamazione
Stop alle ingiunzioni di pagamento, proroga per la presentazione delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori e ampliamento dei requisiti per ottenere la sospensione del mutuo. L’emergenza Coronavirus sposta (in avanti) le scadenze dei pagamenti
Stop alle ingiunzioni di pagamento, proroga per la presentazione delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori e ampliamento dei requisiti per ottenere la sospensione del mutuo. L’emergenza Coronavirus sposta (in avanti) le scadenze dei pagamenti. Il governo blocca il Paese e cerca allora di rimandare i pagamenti di lavoratori e imprese costrette a reddito ridotto (o azzerato) per le restrizioni necessarie per combattere la diffusione di Covid-19.
INGIUNZIONI E VERSAMENTI
L’emanazione del decreto legge Cura Italia del 17 marzo porta l’Agenzia delle Entrate ad adottare misure per: 1) sospendere i termini di pagamento delle cartelle esattoriali; 2) sospendere i termini di versamento degli avvisi di accertamento e di addebito in scadenza fra tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020; 3) sospendere le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione fino al 31 maggio; 4) differire le scadenze della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” in scadenza al 31 maggio. Di conseguenza Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici, nda) ha disposto misure per far slittare i termini di pagamento indicati nelle ingiunzioni.
NUOVE SCADENZE
C’è la sospensione dei termini di versamento indicati in tutte le ingiunzioni e intimazioni di pagamento, in scadenza fino al 31 maggio. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno; Sospese anche le attività di notifica di nuove ingiunzioni e intimazioni di pagamento fino al 31 maggio; Consap ha deciso inoltre il differimento al 30 giugno di tutti i pagamenti presenti nei piani di rateizzazione per le rate in scadenza fino al 31 maggio. I pagamenti riprenderanno con cadenza mensile dal 30 giugno. Scatta anche il rinvio al 30 giugno di tutti i pagamenti presenti nelle definizioni in transazione a “Saldo e stralcio” per le somme in scadenza al 31 maggio 2020. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Consap, inoltre, fa sapere che «in questa situazione straordinaria, sarà comunque garantita l’operatività nella gestione delle contestazioni e richieste di chiarimento attraverso i canali di contatto mail e gli specifici indirizzi presenti nelle comunicazioni ricevute dagli utenti».
VITTIME DELLE BANCHE
Il Fondo indennizzo risparmiatori è il soggetto che deve indennizzare i risparmiatori che hanno subito un danno da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. L’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande al Fondo, già prorogato dalla legge di bilancio 2020 al 18 aprile, è stato ulteriormente prorogato al 18 giugno. La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione, potrà essere presentata, solo in via telematica, attraverso il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/). Hanno diritto all'indennizzo specifiche categorie di risparmiatori, i loro successori e familiari - entro il 2° grado - che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti.
MUTUI SOSPESI
Le nuove agevolazoni riguardano anche i mutui. Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate a incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il decreto legge del 2 marzo 2020 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo per gli eventi legati alla sospensione dal lavoro o alla riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.
BENEFICI ESTESI
Il successivo decreto del 17 marzo ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo, per 9 mesi dall’entrata in vigore della norma, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, per la chiusura o la restrizione della propria attività, in attuazione delle disposizioni adottate dal Governo nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee. La domanda di accesso al Fondo di solidarietà è scaricabile dal sito www.consap.it, alla sezione “Emergenza coronavirus: le novità per richiedere la sospensione mutui prima casa”. —
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