Sicurezza
Coronavirus, vieni in Toscana dalle "zone rosse"? C'è anche l'arresto per chi non rispetta gli obblighi
La Regione sceglie la prevenzione: la comunicazione all’Asl è obbligatoria (anche per i toscani) e retroattiva di 14 giorni per chi è stato o arriva dalla Lombardia e dalle altre 14 province dichiarate a rischio di infezione. Ecco come comportarsi e chi chiamare
FIRENZE. Chi arriva in Toscana, o c’è arrivato negli ultimi 14 giorni, dalla Lombardia e dalle altre 14 province dichiarate a rischio di infezione da coronavirus è obbligato all’isolamento fiduciario per 14 giorni conteggiando il periodo dall’ultimo giorno di “esposizione”. La propria condizione deve essere comunicata subito al proprio medico o una delle Asl. Meglio all’Asl di competenza del luogo nel quale si trova. La mancata osservazione è punibile con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. A confermare la sanzione per chi non comunica il suo rientro in Toscana è Stefania Saccardi, assessora regionale alla Sanità, che sottolinea come «l’inosservanza dell’ordinanza, anche della comunicazione, è sanzionabile».
CHI DEVE AVVISARE
Chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio (ad oggi Lombardia, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) deve comunicare dove è stato e quando. Per queste persone scatta l’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione.
CHI SI DEVE AVVERTIRE
Se si è residenti o domiciliati in Toscana la comunicazione va fatta al medico di medicina generale o al pediatra o, in alternativa, ai numeri dedicati dell’Asl di riferimento. L’ indicazione principale per chi sospetta di aver contratto il coronavirus o arriva da luoghi a rischio è non recarsi ai pronto soccorso. Si può scegliere di chiamare il proprio medico o in alternativa (anche se non lo si ha in Toscana) rivolgersi al numero unico delle Asl:
- Asl Toscana Centro 055 / 5454777
- Asl Toscana Nord Ovest 050 / 954444
- Asl Toscana Sud Est 800579579
LA SANZIONE E CHI CONTROLLA
Sempre che « il fatto non costituisca un reato più grave», il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri (e ripreso dall’ordinanza regionale) è punito dall’articolo 650 del codice penale (arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro). Del monitoraggio si occupa il prefetto competente per territorio che utilizza per verificare il rispetto degli obblighi e dei divieti le forze di polizia, i vigili del fuoco e le forze armate dandone comunicazione ai comandi territoriali, al presidente della Regione e della Provincia interessata.
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ANZIANI E MALATI IN CASA
Si raccomanda agli anziani o a coloro che sono affetti da patologie croniche o con stati di immunodepressione di evitare di uscire dalla propria abitazione salvo casi di stretta necessità. In ogni caso è bene evitare luoghi affollati.
OSPEDALI E RSA
È vietato agli accompagnatori restare nelle sale di attesa dei pronto soccorso (salvo specifiche indicazioni del personale). L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. Chi accompagna pazienti in ospedali toscani e proviene dalle zone rosse deve comunicarlo e fare la quarantena.
CINEMA, TEATRI CHIUSI: STOP AGLI EVENTI
È prevista la sospensione di congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità nonché ogni altra attività convegnistica o congressuale. Sono sospese anche attività, manifestazioni, eventi e spettacoli, compresi quelli nei cinema e nei teatri, le attività di pub e discoteche, scuole di ballo, sale giochi. Restano chiusi musei, biblioteche e istituti di cultura.
BAR, LOCALI E NEGOZI
Bar, ristoranti e negozi possono rimanere aperti ma lo svolgimento dell’attività può avvenire solo con obbligo, a carico del commerciante, di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i propri clienti. In generale le attività commerciali devono contingentare gli accessi, nel rispetto della distanza di sicurezza: mai meno di un metro tra una persona e l’altra.
LA GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
Il lavoro “agile” può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell’emergenza, anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge. Si deve insomma favorire lo smart working (o anche telelavoro: insomma il lavoro a distanza, come misura per prevenire il contagio). Il decreto del presidente Conte rileva come, se possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo o ferie.
L'ISOLAMENTO VOLONTARIO È MALATTIA
Nel caso venga accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di sanità pubblica avvisa il medico di medicina generale e si procede al rilascio di una dichiarazione per l’assenza dal lavoro con la data di inizio e di termine.
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