Sicurezza
Stato contro vittima: «Le uccise il figlio perché era tornata a vivere con l’ex»
L’Italia si costituisce in Europa contro la madre di Scarperia sopravvissuta a un femminicidio: «Non ha capito il pericolo»
FIRENZE. Lei ha ritirato le querele. Lei ha ripreso il compagno a vivere in casa. Lei non ha mai utilizzato le misure cautelari a disposizione per difendersi. Per questo il ricorso sulla tragedia di Scarperia deve essere dichiarato «inammissibile». O se, ammesso, deve essere «rigettato». Questo scrive l’Italia alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Cedu). Se il 14 settembre 2018 Niccolò Patriarchi, condannato a 20 anni di carcere, ha accoltellato a morte il figlio di un anno, ha tentato di ammazzare la (ex) compagna e anche la figlia di 7 anni la colpa non è dello Stato. La colpa - sostiene lo Stato - è della ex compagna che non ha fatto in modo di evitare la tragedia. E che non ha valutato la situazione a rischio. Né per sé né per i propri figli.
LA TRAGEDIA
Questo si legge (in sintesi) nella memoria difensiva che l’Avvocatura di Stato invia a gennaio alla Cedu. È, l’atto con cui l’Italia si difende dal ricorso presentato dalla mamma toscana sopravvissuta con una sola bambina alla tragedia del 2018: una sera, intorno all’ora di cena, il compagno bipolare prende un coltello da cucina e compie una strage. Accoltella il cane che tenta di evitare l’aggressione, accoltella la compagna che tenta di proteggere i figli; poi uccide il bimbo di un anno.
IL RICORSO IN EUROPA
La giovane donna chiede giustizia alla Corte Europea. Vuole che lo Stato venga condannato per non aver evitato la strage: per aver violato gli articoli 2 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. L’articolo 2 tutela il diritto alla vita; l’articolo 14 riguarda il diritto alla non discriminazione (anche nella difesa). La mamma ricorda (se ce ne fosse bisogno) che la Corte ha già condannato l’Italia per un caso analogo nel 2017: un figlio accoltellato a morte dal padre, mentre tentava di difendere la madre vittima di violenza (sentenza Talpis).
IL PRECEDENTE
Le similitudini fra i due casi sono molte: entrambe le vittime avevano presentato varie denunce di violenza, prima dell’omicidio; entrambe le donne hanno perso un figlio. Entrambe le donne denunciano di non essere state protette dallo Stato.
CASO INAMMISSIBILE
Ma lo Stato, anche nel caso di Scarperia, nega questa tesi. E sostiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché la ricorrente «non è mai ricorsa a rimedi nazionali per evitare la supposta violazione dei suoi diritti per i quali l’Italia sarebbe responsabile».
Nello specifico, l’Avvocatura dello Stato contesta:
1) che la ricorrente non ha «mai chiesto a un tribunale nazionale di accertare la presupposta violazione dei suoi diritti umani», quando avrebbe potuto ottenere un equo risarcimento in caso di riconoscimento di avvenuta violazione dei «diritti della persona di rilevanza costituzionale»;
2) che la ricorrente ha revocato le querele (contro l’ex );
3) che la legislazione italiana garantisce alle vittime di violenza domestica “ordini di protezione contro gli abusi familiari” mai utilizzati dalla ricorrente;
4) che la ricorrente non ha mai avanzato richiesta a un tribunale italiano misure per obbligare il compagno a lasciare l’abitazione o altro.
Il governo, quindi, nega che la tragedia sia stata causata dall’ «indifferenza e dalla sottovalutazione del rischio reale assunto dalle donne, viste le tante misure (a protezione) garantite dal sistema e gli sforzi delle autorità garantiti ogni giorno per impedire che le donne siano oggetto di violenza domestica». Anzi, l’Avvocatura evidenzia che l’Italia è tra i Paesi europei con il più basso tasso di femminicidi. «In verità il Governo non può evitare ogni singolo episodio di violenza domestica, ma l’esistenza di qualche episodio - si legge nella memoria - non prova la presunta condotta indifferente dello Stato».
LE OBIEZIONI
Nel ricorso della vittima si legge il contrario. Si legge di misure cautelari richieste e non accordate. Di un sistema sanitario che funziona a singhiozzo. E di uno psichiatra che invita la vittima a ritirare la querela contro l’ex e a riprenderlo in casa.
COLPA DELLA DONNA
Ma lo Stato replica che «il dottore non ha confermato questa circostanza». L’Avvocatura ammette che non sono emersi elementi a conferma che le affermazioni dello psichiatra siano veritiere e che quelle della vittima non lo siano. Le dichiarazione dello psichiatra, però, sono funzionali alla linea di difesa adottata dallo Stato per chiedere il rigetto del ricorso. Al riguardo, entrando nel merito del caso, l’Avvocatura scrive alla Cedu che «la ricorrente decise di continuare a vivere con il compagno, coi bambini». Ora proprio questo «comportamento - prosegue - porta a concludere che la donna non previde che il suo partner avrebbe commesso l’omicidio: sembra ragionevole affermare che, come madre, se avesse ritenuto i suoi figli in serio pericolo, sicuramente: 1) sarebbe ricorsa a misure cautelari previste dalle leggi nazionali; 2) non avrebbe ritirato le querele; 3) avrebbe lasciato la casa». Invece - cita la memoria - non l’ha fatto malgrado fosse «probabilmente la persona che conosceva meglio il partner». Pensando, ribadisce lo Stato, «che la vita dei figli non fosse in serio pericolo». Sempre che una valutazione del genere spettasse a lei. E non a chi aveva in cura l’uomo bipolare. O a chi aveva in mano le denunce. —
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