Il Tirreno

Toscana

Scontrino digitale, sanzioni per chi non invia i dati alle Entrate: cosa si rischia

Gianluca Bibolino

3 MINUTI DI LETTURA





Nonostante le ripetute voci di possibili rimandi del termine o esoneri per ulteriori tipologie di imprese rispetto alle poche già previste, a meno di cambiamenti last minute, dal 1° gennaio anche tutti i commercianti al minuto ed i soggetti a questi assimilati per le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi (quindi non solo chi già emetteva lo scontrino ma anche coloro che emettono la ricevuta fiscale, anche se operano in regime forfait) saranno soggetti all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Si tratta a titolo di esempio di attività come la vendita di abbigliamento, alimentari, prodotti tecnologici, la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie...), le prestazioni di servizio come quelle di acconciatori, estetiste, meccanici, lavanderie, i manutentori anche a domicilio del cliente privato (come caldaisti, elettricisti, idraulici...).

Il legislatore ha previsto sei mesi di sospensione dell’obbligo di dotarsi dei registratori telematici: ciò non significa però che non siano previste sanzioni da ora a giugno. Dal 1 gennaio al 30 giugno chi non avrà comprato e registrato presso le Entrate un registratore telematico dovrà continuare ad emettere gli scontrini con il vecchio registratore o a scrivere la ricevuta. A fine giornata dovrà continuare a far fare al registratore la chiusura, oppure dovrà conteggiare le ricevute emesse. La differenza sta nel fatto che entro il mese successivo a quello di riferimento dell’operazione (per intenderci, scontrino emesso il 31 gennaio, termine invio 2 marzo perché il 29 febbraio cade di sabato), dovrà esser fatta la registrazione dei corrispettivi tramite la non banale procedura web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dall’impresa o tramite un intermediario come la Cna.

Passato il mese di tolleranza scattano le sanzioni. Permangono ovviamente anche le sanzioni relative alla non emissione di scontrino, ricevuta o documento commerciale.

Riassumendo, anche per fare chiarezza: chi non disponga del registratore telematico già dal 1 gennaio non rischia niente nei primi sei mesi dell’anno, a patto che provveda a inviare telematicamente i corrispettivi con l'applicazione web dell'Agenzia delle Entrate entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nel caso di tardivo o di mancato invio dei corrispettivi, al di fuori del periodo transitorio, è prevista una sanzione pecuniaria ed una accessoria. La prima è pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato nei termini. La pena accessoria si applica nel caso di quattro distinte violazioni commesse nel corso di 5 anni, e consiste nella sospensione della autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo dei corrispettivi non documentato è superiore a euro 50.000,00 la sospensione va da un mese a sei mesi.

Se il registratore non funziona, l'esercente deve immediatamente richiedere l'intervento di un tecnico abilitato; fino a quando non sarà ripristinato il corretto funzionamento, provvederà all'annotazione dei dati dei corrispettivi su apposito registro da tenere in formato cartaceo o anche in modalità informatica (es: file excel).

* responsabile tributario Cna Livorno
 

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

L'approfondimento
Bolkestein

Spiagge, indennizzi: così verranno risarciti i balneari che perdono le aste – Come si calcola il valore da rimborsare

di Matteo Tuccini