Sicurezza
Suicidio assistito: l’azione della Consulta e il silenzio del Parlamento
Con la sentenza n. 242/2019 la Corte costituzionale ha chiuso (per ora) la vicenda relativa al c. d. caso Cappato, dal nome dell’esponente politico radicale che, qualche anno fa, aveva accompagnato il dj Fabo ad una clinica svizzera per operarvi il suicidio assistito, e che in conseguenza di ciò era stato sottoposto a giudizio per il reato di aiuto al suicidio. Come si ricorderà, la Corte costituzionale, un anno fa, con un provvedimento del tutto innovativo e assai discusso tra i giuristi, aveva sospeso la propria decisione, invitando il Parlamento a intervenire. Siccome, trascorso il tempo assegnato, nessuna legge è stata approvata dalle Camere, la Corte ha tratto il dado, e ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 580 del codice penale (per il quale “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni”).
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Tra i molti motivi di interesse della decisione della Corte, vorrei limitarmi a sottolinearne due. Il primo. La Consulta è molto attenta a circoscrivere la portata della propria decisione. Non ogni aiuto che venga dato ad un aspirante suicida deve essere considerato lecito, bensì soltanto quello prestato in specifiche e assai limitate circostanze: ovvero quando la persona che intende suicidarsi non soltanto ne sia fermamente convinta, ma sia anche “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”. La situazione che la Corte aveva davanti a sé, quella del ricordato dj Fabo, era di un uomo “rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale (dunque, permanente). Non era autonomo nella respirazione (necessitando dell’ausilio, pur non continuativo, di un respiratore e di periodiche asportazioni di muco), nell’alimentazione (venendo nutrito in via intraparietale) e nell’evacuazione. Era percorso, altresì, da ricorrenti spasmi e contrazioni, produttivi di acute sofferenze, che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda”. Risulta davvero difficile, di fronte a situazioni siffatte, condividere chi ha accusato la Corte di cedere “ad una visione utilitaristica della vita umana”, ritenendo che “da oggi non sarà più un dovere sociale impedire sempre e ovunque l’uccisione di un essere umano”: se si leggesse la sentenza e la sua delimitazione applicativa, forse si capirebbe meglio da che parte stanno le ragioni della solidarietà umana.
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La seconda osservazione riguarda invece un punto a mio parere decisivo nel percorso argomentativo della Corte, la quale avverte che nell’ordinamento esiste una norma (nella legge n. 219 del 2017) che già ora riconosce, in capo ad una persona capace di agire, il diritto a rifiutare o interrompere i trattamenti di sostegno vitale (tra cui anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale), ancorché necessari alla propria sopravvivenza: in questo caso, il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente. A fronte di tale situazione già riconosciuta dal legislatore, la Corte rileva l’incongruenza della mancata previsione della possibilità per il medico di porre in essere trattamenti diretti a determinarne la morte: con la irragionevole conseguenza che chi non vuole essere curato e intende lasciarsi morire può farlo, ma non può in alcun modo “accelerare” la morte che comunque è scientificamente certa: così che “il paziente, per congedarsi dalla vita, è costretto a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care”. Sempre, com’è ovvio, se non sia in grado di suicidarsi (perché altrimenti il problema non si pone).
Questi sono i presupposti della decisione della Corte, ai quali avrebbe dovuto dare risposta il Parlamento: nel silenzio di quest’ultimo, è toccato alla Consulta provvedere con gli strumenti che essa ha a disposizione. È da augurarsi che il legislatore si assuma ora la propria responsabilità: ma si tratta di una speranza assai prossima allo zero.
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