Il Tirreno

Toscana

Call center invasivi, la denuncia di Agcom: chiamate da numeri «non identificabili»

Ilaria Bonuccelli
Call center invasivi, la denuncia di Agcom: chiamate da numeri «non identificabili»

La diffida dell’Autorità di Garanzia delle comunicazioni dopo le segnalazioni alle Procure e alla Polizia postale

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Sono «irrispettosi della privacy». «Invasivi». Denuncia Agcom: i call center continuano a molestare i cittadini con le chiamate commerciali indesiderate. E lo fanno: 1) utilizzando numeri non identificabili; 2) numeri non rintracciabili; 3) numeri non richiamabili. Per questo l’Autorità garante delle comunicazioni torna all’attacco. Adotta un provvedimento che censura gli operatori di telefonia: chi fornisce numeri e reti per deve «adottare senza indugio ogni misura funzionale a garantire il rispetto degli obblighi di verifica della correttezza e non alterazione del CLI», l’identificatore di linea chiamante.

Numeri trasparenti

La diffida di Agcom si può così sintetizzare: se non si possono evitare le chiamate commerciali moleste, gli operatori del settore devono rendere “trasparenti” e rintracciabili i numeri. In ogni momento. In attesa che i cittadini possano davvero opporsi al telemarketing selvaggio. Il problema è vecchio. E l’origine del problema è sempre la stessa: il ministero dello Sviluppo economico non ha ancora emanato il regolamento di attuazione della legge 5 del 2018. Senza questa legge scudo contro le chiamate moleste - approvata grazie alla campagna de Il Tirreno - oltre 100 milioni di utenze (cellulari e numeri fissi riservati) non si possono iscrivere al Registro delle Opposizioni. Perciò non possono bloccare le chiamate commerciali delle società di telemarketing.

I rimedi ignorati

Tuttavia, nella legge voluta da Il Tirreno c’è un primo rimedio, efficace senza bisogno del regolamento fermo al Mise. Lo ha adottato Agcom nel 2018. Le soluzioni, per tutelare i diritti dei cittadini sono due: o il call center chiama l’utente con un numero preceduto da un prefisso (0844) che consente di identificare all’istante la chiamata commerciale oppure il call center chiama con un numero che può essere “ricontattato” dall’utente. L’obbligo di utilizzare uno di questi due sistemi vale pure per i call center «delocalizzati all’estero».

Inoltre i call center che optano per il numero richiamabile (e scartano il prefisso commerciale) devono anche organizzare un risponditore automatico, attivo 24 ore su 24 «che fornisce all’utente le informazioni complete sulla società chiamante (ragione sociale, sede legale) e consente all’utente di essere richiamato, con esplicita richiesta digitando un tasto del telefono o lasciando un messaggio in segreteria telefonica. La richiamata deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta».

Le violazioni

In teoria, quindi, un primo meccanismo di difesa contro il telemarketing selvaggio dovrebbe c’è: se non si possono bloccare le chiamate moleste, si possono almeno identificare. E ci si può rifiutare di rispondere. Nella pratica, però, questo non avviene. I call center - ammette Agcom - utilizzano «numeri per lo più non identificabili che, in modo invasivo e non rispettoso delle norme sulle privacy, contattano ripetutamente i cittadini».

Le problematiche più frequenti segnalate alle Procure e alla Polizia postale sono quattro denuncia Agcom: 1) i call center sono «spesso di ubicazione e soggettività ignoti, in quanto non identificabili dal numero chiamante; 2) le numerazioni non risultano tra quelle comunicate al Roc (Registro operatori della Comunicazione) dalle società di call center; 3) anche quando i numeri siano identificabili, non sono richiamabili; 4) in molti casi l’identificativo della numerazione è «inesistente in quanto è stato alterato quello originario. Questo è un caso frequente e ostacola qualunque attività di vigilanza e sanzionatoria - precisa Agcom - in quanto può essere estremamente complesso o, in alcuni casi, impossibile risalire al soggetto che origine la chiamata».

Responsabilità

Di fatto un comportamento illecito, visto che Agcom nel 2018 ha stabilito che «il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza dell’identificatore della linea chiamante (Cli)». Ma - aggiunge Agcom - la «pratica diffusa di alterazione del Cli evidenzia una probabile assente attività di verifica da parte degli operatori di comunicazione elettronica». Da qui la diffida.


 

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