Il Tirreno

Toscana

Violenza contro le donne: le novità del Codice rosso (cosa ci piace e cosa no)

Ilaria Bonuccelli
Violenza contro le donne: le novità del Codice rosso (cosa ci piace e cosa no)

Per la prima volta prevista la galera per chi non rispetta l'obbligo di stare lontano dalla vittima: ma anche se si avvicina resta libero, non c'è custodia cautelare

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Nuovi reati. Pene inasprite. E (di conseguenza) aumento di carcerazione preventiva dei violenti. Il Codice rosso diventa legge, con il voto che spacca il Senato. Ma le donne non sono più sicure.

Ci sono alcuni passi in avanti nei tentativi di affrontare la violenza di genere che resta un’emergenza nazionale sulla quale lo Stato non è neppure in grado di fornire dati definitivi. Diventa reato la diffusione di video hard (porn revenge) senza il consenso degli interessati, ma ci sono molte norme imprecise. O norme che lasciano perplessi gli stessi magistrati che le devono applicare: come quella che impone di acquisire informazioni dalle vittime entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro del pubblico ministero. Senza alcuna efficacia - ai fini della protezione delle vittime - l’introduzione del carcere per chi viola il divieto di avvicinamento. La pena massima prevista per questo reato è di 3 anni: quindi chi non rispettasse il divieto potrebbe essere condannato, ma resterebbe libero fino alla sentenza definitiva. Anni, dunque.

NON CI PIACE: IL MAGISTRATO SENTE LA VITTIMA ENTRO 3 GIORNI

Il pm «assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato (nel registro del pm, ndr) salvo imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa». La norma è stata contestata dai magistrati perché non va «incontro alle esigenze investigative». Questo obbligo non è previsto per il tentato omicidio.

DA MIGLIORARE: CARCERE SE VIOLI IL DIVIETO DI AVVICINARSI

Nuovo reato (art. 387 bis codice procedura penale). Chi viola il divieto di avvicinamento o l’ordine di allontanamento dalla casa familiare «è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni». La misura consente di aprire un procedimento penale, ma lascia libero il violento: non è efficace rispetto all’esigenza di protezione della vittima. La pena eventuale sarà scontata solo in esecuzione della sentenza definitiva: non si prevede custodia cautelare per reati con pena inferiore a 3 anni.

DA MIGLIORARE: MALTRATTAMENTO E STALKING, PENE PIÙ SEVERE

Aumentano le pene per i maltrattamenti in famiglia: da un minimo di 2 a un massimo 6 anni si passa a 3/7 anni. Per gli atti persecutori (stalking) si passa dal minimo 6 mesi/massimo 5 anni” a 1- 6 anni. Questo provvedimento serve per aumentare il possibile periodo di carcerazione preventiva: per i reati puniti con pena inferiore a 6 anni nel massimo, la custodia cauteare dura 3 mesi; per quelli con pena superiore a 6 anni la custodia cautelare arriva a 6 mesi.


DA MIGLIORARE: IL MALTRATTATO SORVEGLIATO SPECIALE

Viene modificato il Codice antimafia per applicare anche al reato di maltrattamenti in famiglia speciali misure di sorveglianza a soggetti solo indagati che siano considerati un pericolo per la «sicurezza pubblica». Le misure di sorveglianza speciali sono (fra le altre) obbligo di firma, obbligo o divieto soggiorno in una località o in una regione. Questo provvedimento estende una misura che per il reato di atti persecutori a carico di indagati è già prevista dal 2017.

CI PIACE: VIETATO DIFFONDERE I VIDEO HOT

ntrodotto il reato (art. 612 ter) a querela di parte di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (porn revenge): «Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica, diffonde immagini o video hot destinati a rimanere privati è punito con una pena da 1 a 6 anni di carcere». Stessa pena per chi ha acquisito video/immagini li cede senza il consenso degli interessati. Pena aumentata se i fatti sono commessi da partner o ex.

CI PIACE: È UN CRIMINE SFREGIARE LE PERSONE

Viene introdotto come reato (art. 583 quinquies) il reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”: la deformazione o lo sfregio permanente del visto è punito sono puniti con la reclusione da 8 a 14 anni.
Aumentate tutte le pene per i reati di violenza sessuale. In particolare anche quelle per atti sessuali compiuti su minori di 14 anni «in cambio di denaro o qualsiasi altra utilità».

CI PIACE: VIOLENTO LIBERO, OBBLIGO DI COMUNICARLO

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Codice rosso sono previsti corsi specifici di formazione delle forze di polizia (carabinieri, polizia, polizia penitenziaria) sui temi della violenza di genere per la prevenzione e per perseguire i maltrattanti. Inoltre ogni volta che un maltrattante, uno stalker, un violento torna in libertà diventa obbligatoria la comunicazione «alla persona offesa e al suo difensore» (ove nominato) a tutela dell’incolumità della vittima.

DA MIGLIORARE: CONDIZIONALE SE FAI I CORSI DI RECUPERO

La partecipazione a percorsi di recupero contro la violenza diventa condizione essenziale per la sospensione condizionale della pena a condannati per stalking, maltrattamenti, etc. I corsi «sono a carico del condannato». La disposizione può essere elemento di discriminazione (economica) nell’accesso alla libertà e motivo di contestazione della norma.


*La guida è stata realizzata in collaborazione con la giurista Valentina Bonini

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