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Spaghetto “libero” sul mare: i bagni possono servire pure chi non è cliente

Ilaria Bonuccelli
Spaghetto “libero” sul mare: i bagni possono servire pure chi non è cliente

Il Tar Toscana dà ragione a un balneare costretto ad accettare nel ristorante del bagno solo chi affittava l’ombrellone 

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Se lo stabilimento balneare è aperto, il ristorante può stare aperto. E, soprattutto, può servire anche chi non è cliente del bagno. Ci ha pensato bene e a lungo il Tar Toscana - 6 anni - ma alla fine ha dato ragione all’imprenditore viareggino. E torto al Comune di Viareggio. Provando a fare chiarezza in una materia che, da anni, contrappone balneari e Comuni, non solo a Viareggio, non solo in Versilia.

GUERRA E PRASSI

La guerra (neppure troppo sotterranea), in realtà, non è fra balneari e Comuni. Piuttosto è fra balneari e ristoratori che negli ultimi 20 anni hanno tentato di opporsi al dilagare dello spaghetto sul mare. I Comuni hanno sempre avuto (e hanno) regolamenti o seguono prassi che, in effetti, favoriscono la posizione dei ristoratori. Viareggio non fa eccezione. Le regole di riferimento possono essere semplificate (all’osso): gli stabilimenti balneari possono somministrare alimenti e bevande con una specifica autorizzazione amministrativa; l’attività di somministrazione deve essere esercitata ( bar o ristorante devono restare aperti) quando lo stabilimento è in funzione; la somministrazione è «attività accessoria» di quella balneare; la somministrazione è riservata ai clienti del bagno.

IL MENU DEL GIORNO

Che cosa succede, invece, a Viareggio? Scoppia un caso per colpa di una lavagnetta esposta sulla Passeggiata, davanti al bagno La Perla del Tirreno. Su questa lavagnetta c’è riportato il “menù del giorno” del ristorante dello stabilimento balneare. Il 30 aprile 2013, il dirigente del Suap (Sportello unico delle Attività produttive) firma un’ordinanza. Intima l’immediata cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e la «eliminazione del supporto pubblicitario con il menu del giorno che configura un’offerta generalizzata», non in linea con l’autorizzazione.

Il titolare dello stabilimento balneare cerca di evitare il contenzioso e prova a spiegare al Comune che: 1) lo stabilimento balneare è già aperto per cure “elioterapiche” come prevede il Comune; 2) che l’apertura è stata comunicata al Comune; 3) che non risulta commessa alcuna violazione. L’unico risultato che il balneare ottiene è di riaprire il ristorante a condizione di servire solo i clienti del bagno. Perciò i suoi legali , gli avvocati Maria Beatrice Pieraccini e Francesco Frati, impugnano l’ordinanza e tutti gli atti citati dal Comune a sostegno del provvedimento del dirigente del Suap.

5 ANNI DI LIMBO

Per cinque anni, la materia sembra cadere nel dimenticatoio. E la questione resta in un limbo per un migliaio di stabilimenti balneari in Toscana. Fino a quando il Tar si va vivo di nuovo. Chiede all’imprenditore viareggino se sia ancora interessato alla materia e quindi a una decisione. Visto che ancora è interessato, il Tar affronta la questione nel merito (la sospensiva dell’ordinanza non è mai stata chiesta, ndr). Ci mette un altro anno, ma poi dà ragione al balneare. Insomma, gli dice che con il ristorante del bagno (quando lo stabilimento balneare è aperto) può dare da mangiare a chi vuole.

LA VITTORIA

Le ragioni per cui il Tar accoglie il ricorso sono diverse. Intanto evidenzia che quando ha esposto il menu del giorno ed era aperto il locale «il titolare del bagno Perla del Tirreno aveva comunicato al Suap del Comune di Viareggio l’avvio dell’attività dello stabilimento per attività di cure elioterapiche dal 23 marzo 2013 e che lo svolgimento dell’attività degli stabilimenti anche al di fuori del periodo della cosiddetta stagionalità (15 aprile-15 ottobre) è possibile alla luce della delibera del consiglio comunale di Viareggio n° 31 del 2011, previa comunicazione all’amministrazione comunale».

DIVIETO INESISTENTE

C’è poi la questione della clientela. Il Tar - precisa l’avvocata Pieraccini - la affronta sotto due profili. Il primo è quello dell’identificazione: «Il Comune di Viareggio lamenta che le persone individuate nel ristorante non fossero clienti del bagno. Il Tar rileva un difetto di istruttoria non avendo effettuato alcuna indagine specifica per dire che chi sedeva a tavola non usufruisse anche delle cure elioterapiche». Il secondo, ancora più importante, riguarda «il fatto che non esista alcuna norma, regolamento che vieti in modo espresso - evidenzia l’avvocata Beatrice Pieraccini - la somministrazione di alimenti e bevande a persone che non siano clienti dello stabilimento balneare». Il Tar, infatti, nella sentenza ricorda che la norma citata nell’ordinanza «non risulta affermare in termini espliciti che l’attività di somministrazione debba essere di necessità rivolta solo ai clienti degli stabilimenti stessi, limitandosi a prevedere che le attività di somministrazione “devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegati”».

È bene ricordare - conclude Beatrice Pieraccini - che «una sentenza del Tar - non fa giurisprudenza, avendo efficacia nel rapporto fra le parti, ma costituisce un precedente importante nell’orientamento giuridico, soprattutto in una materia come questa nella quale non risultano sentenze analoghe».


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