Sicurezza
Il nodo del regionalismo differenziato
È giunto al pettine il nodo del regionalismo differenziato. Alcune regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) hanno sottoscritto con il Governo delle “pre-intese” con cui è stata attivata la procedura dell’art. 116 Cost., mentre altre (quasi tutte) hanno attivato le procedure necessarie per giungere a quel risultato. La disposizione costituzionale stabilisce che alle regioni (ordinarie) possono essere attribuite forme di autonomia ulteriori rispetto a quelle garantite a tutte le regioni, e che ciò deve avvenire mediante una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata e sulla base di un’intesa siglata tra lo Stato e la Regione stessa. Finora tale procedura non è stata mai attivata, e pertanto la procedura che sarà seguita costituirà un precedente importante.
L’attuazione della disposizione costituzionale richiamata richiede una doppia valutazione: una di merito, relativa al giudizio se sia giusto o meno differenziare le competenze tra le regioni e fino a che punto tale differenziazione può essere condotta senza pregiudizio eccessivo delle regioni che non si differenzieranno (nonché dei loro cittadini); quella procedurale, relativa a come approvare l’intesa.
Il Presidente del Veneto ha affermato che, una volta raggiunta l’intesa tra il Governo e la Regione, il Parlamento può soltanto dire sì o no, ma non può modificare i contenuti dell’intesa. Altri ribattono (soprattutto dall’opposizione, ma anche dai 5 stelle che un po’ stanno nella maggioranza ma un po’ stanno anche all’opposizione) che invece il Parlamento non può essere limitato, e che quindi deve avere la possibilità di modificare alcune parti dell’intesa raggiunta. Il tema è indubbiamente delicato. A favore della tesi “parlamentarista” sta la ragione fondamentale per cui le Camere hanno il potere legislativo, e quindi a loro spetta la parola decisiva sui contenuti di una legge. Trasformare l’approvazione di una legge in un referendum (con l’unica alternativa tra un sì o un no) snaturerebbe la stessa funzione parlamentare: per questo va riconosciuto al Parlamento il potere di intervenire anche sui contenuti dell’intesa raggiunta.
Dall’altra parte, si ribatte che se la Costituzione prevede una previa intesa, questa non possa essere stravolta dal Parlamento: e, in più, che non sarebbe possibile attribuire a una regione delle competenze che questa non vuole o non ha richiesto. Tale dibattito si basa su un presupposto inesistente: e cioè che il Parlamento abbia, nella sua maggioranza, una effettiva autonomia rispetto al Governo, tale per cui il Parlamento (e quindi la sua maggioranza) possa votare una cosa diversa e contraria da ciò che ha deciso il Governo. Situazione ai limiti dell’irrealtà, come ben noto: il che quindi riduce l’interesse al tema in questione a profili meramente teorici. Ma nondimeno rilevanti.
Dove sta la soluzione? Ovviamente non è facile dire, ma credo che sia possibile e necessario trovare una soluzione mediana. E cioè che il Parlamento è libero di accettare o non accettare singole parti dell’intesa raggiunta, e magari anche di pretendere di aggiungerne altre: ma che questo non possa essere votato definitivamente se non dopo aver acquisito il consenso della regione interessata. Questo potrebbe realizzarsi mediante diverse soluzioni procedurali: ad esempio il Parlamento potrebbe costituire al proprio interno una commissione per interloquire con la Regione (l’art. 116 stabilisce che l’intesa debba essere raggiunta con “lo Stato”, non necessariamente con “il Governo”), oppure si potrebbero trovare altre strade.
Resta poi il problema sostanziale, ovvero come il regionalismo differenziato possa garantire una migliore qualità dei servizi per tutti i cittadini italiani e non soltanto per quelli che hanno la fortuna di vivere in alcune regioni “ricche”. Ma questo è un altro problema.
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