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Debiti inferiori a 800 euro, ma sull’auto il Comune mette il fermo amministrativo

Ilaria Bonuccelli

Non rispettato il “limite di proporzionalità” del credito da riscuotere. Ora arriva la “pace fiscale” È possibile azzerare gli arretrati fino a 1000 euro reclamati dagli esattori dal 2000 al 2010 

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Livorno

Non potrebbero. Ma lo fanno. Di sicuro non può l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (l’ex Equitalia, per intendersi): notificare il fermo amministrativo su un’auto per tributi locali, multe, tasse non pagate di importi inferiori a 800 euro. Lo fanno anche i concessionari della riscossione che agiscono per conto dei Comuni. Con l’aggravante che neppure notificano il fermo o il preavviso di fermo. Ica - concessionario della riscossione per il Comune di Pietrasanta - conferma di mandare gli avvisi per posta ordinaria. Ma ora - annuncia l’avvocato Valeria Papini, tributarista dello studio Porcaro D’Ambrosio di Pisa - i contribuenti possono provare a difendersi senza contenziosi lunghi e costosi. Possono sfruttare la “pace fiscale” proposta dal decreto legge 119 del 2018. Che contiene una norma salva-portafogli: qualunque carico (leggi: debito) notificato da Equitalia inferiore a 1000 euro e riferito al periodo 2000-2010 può essere cancellato. “Stralciato” per la precisione.





L’Agenzia della Riscossione (ex Equitalia), in base anche a una direttiva interna, non può notificare provvedimenti di fermo amministrativo su un veicolo se il debito vantato da una pubblica amministrazione - per multe arretrate, tributi locali, tasse e così via - sia inferiore a 800 euro.



In questo momento, tuttavia, secondo la tributarista Valeria Papini è consigliabile concentrarsi sulla possibilità contemplata dall’articolo 4 del decreto legge 119 del 2018: lo stralcio totale dei debiti fino a 1.000 euro, con annullamento automatico delle somme reclamate tra il 2000 e il 2010 dagli agenti della riscossione.

L’articolo 4 del decreto legge è chiaro: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (quindi si lascerebbe intendere tutti gli agenti non solo l’ex Equitalia, ndr) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati».

Per essere certi di agire correttamente - suggerisce l’avvocato Papini - «è consigliabile che il contribuente si rivolga a un consulente preparato e mostri la propria situazione debitoria. Potrà a quel punto chiedere di proporre lo stralcio di tutte le somme eliminate dai ruoli».



In base al decreto legge l’annullamento dei debiti di importo inferiore ai 1000 euro diventa effettivo dal 31 dicembre 2018. Visto che siamo di fronte a un decreto legge che ancora non è stato convertito in via definitiva e che, quindi, la norma può essere sempre modificata, l’avvocato Valeria Papini invita i contribuenti alla prudenza. L’importo del debito da annullare, infatti, potrebbe essere sempre modificato; le condizioni potrebbero essere modificate. «In attesa della conversione - dice la tributarista - consiglio ai contribuenti con carichi sospesi (con debiti da saldare, ndr) di valutare la presentazione di un’istanza di rateizzazione degli importi da pagare. In questo modo la procedura di fermo amministrativo viene arginata (di fatto il fermo viene sospeso e il veicolo può riprendere a circolare, ndr)». Il contribuente, quindi, paga le prime rate, si presuppone una o due, se il decreto viene convertito in legge entro fine anno. «A quel punto - riprende Valeria Papini - il contribuente presenterà istanza di rimborso per le somme versate (in realtà solo anticipate) secondo le modalità che verranno indicate».



A monte dei pagamenti e della procedura di fermo, ovviamente c’è la questione della notifica. E, come già anticipato a Il Tirreno dal direttore generale del servizio Pra di Aci, i contribuenti in Italia vengono informati di eventuali fermi amministrativi sui veicoli con «comunicazioni fantasma». Invece - osserva Valeria Papini - esiste«una normativa precisa sulla notifica di fermo e sul preavviso di fermo. È l’articolo 86 del Dpr 602 del 1973. Il secondo comma dell’articolo specifica: il preavviso di fermo amministrativo deve essere notificato al contribuente. Il legislatore nazionale (riferendosi all’Agenzia delle Entrate Riscossione) dunque, prevede espressamente la notifica e non una mera comunicazione con posta ordinaria. Sarebbe opportuno che anche i Comuni, che si rivolgono a esattori privati, si uniformassero alla normativa nazionale. È, tuttavia, necessario valutare caso per caso». —



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