Sicurezza
Si può usufruirne anche in più momenti
Il congedo per donne vittime di violenza di genere è previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 80 del 15 giugno 2015 (Jobs act). La norma - spiega l’Insp - prevede che le lavoratrici...
Il congedo per donne vittime di violenza di genere è previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 80 del 15 giugno 2015 (Jobs act).
La norma - spiega l’Insp - prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, «escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati». L’inserimento nei percorsi deve essere certificata dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi fruiibili entro l’arco temporale di 3 anni che decorrono dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria
(metà dell’orario giornaliero).
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione .
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