Il Tirreno

Toscana

Il concorso da professore fa tremare la Normale

Il concorso da professore fa tremare la Normale

In scadenza di mandato, candida se stesso al posto di ordinario e vince la selezione Il Tar : «Non c’è incompatibilità con la propria persona». Ricorso al Consigliodi Stato

4 MINUTI DI LETTURA





PISA. Forse Giliberto Capano ordinario di Scienza politica a Bologna non metterà più piede alla Normale. Anche se per tre anni qui ha diretto il dottorato di Scienze politiche. Ma questo è un dettaglio. Al quale ha intenzione di dedicare tutto il tempo che l’anno sabbatico gli concede. Forse anche di più. Vuole vedere chi vincerà, in tribunale, la battaglia per il posto da professore ordinario. Al Tar l’ha avuta vinta lui; proprio ieri, però, gli hanno notificato “la rivincita”: il direttore della Normale, Vincenzo Barone, lo aspetta al Consiglio di Stato. Perché ritiene illegittimo che Capano abbia vinto un concorso indetto dal Senato accademico di cui fa parte.

La vicenda viene scoperchiata dal Corriere della Sera: il professore che vince il concorso bandito da se stesso. Per sintetizzare la vicenda - un guazzabuglio di norme e dissapori universitari - le tappe principali sono queste: il 22 settembre 2016 il collegio accademico (Capano assente) indice un concorso per la copertura di un posto di professore di I fascia all’Istituto di Scienze umane e sociali. Il bando è pubblicato il 7 ottobre, Capano è in servizio (e membro del collegio della Normale) fino al 31 ottobre. Il 23 dicembre 2016 arriva il decreto di esclusione dal concorso «per insanabile incompabilità». E il 29 dicembre 2016 la Normale cambia anche il regolamento interno, compresa la parte per l’accesso ai concorsi, utilizzando le nuove norme per rimarcare l’incompatibilità di Capano a partecipare alla selezione. In parole povere, la Normale ribadisce che il professore viola sia il regolamento secondo il quale un membro del Senato accademico non può partecipare a un concorso che ha bandito sia la legge Gelmini che dal 2010 stabilisce norme anti-favoritismi .

La versione di Capano (e del suo legale, Mauro Montini di Firenze) è diversa. Tende a ribadire che la legge Gelmini prevede norme “anti-parentado”, ma con questo concorso lui non avrebbe favorito alcun parente: se stesso non è parente di nessuno. È solo se stesso. E ha diritto a partecipare a una selezione come chiunque altro.

Finiti in nulla i tentativi di conciliazione “bonaria”, Capano si rivolge al Tar e ottiene la riammissione “con riserva” al concorso. E lo vince perché - come riconosce la sentenza del Tar - risulta il candidato più idoneo al posto da ricoprire. Inoltre il Tar insiste sul fatto che la legge stabilisce che «non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo». Ma Capano, appunto, non è un parente di se stesso.

Chiara anche la posizione sul divieto di partecipazione ai «bandi e selezioni in corso» estesi ai membri del Senato accademico, al Rettore, dal regolamento approvato a dicembre 2016, quasi tre mesi dopo che la selezione per il posto da professore è stata bandita : per il Tar viola la regola generale della «irretroattività dell’azione amministrativa, espressione del principio di legalità e dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici». Come se non bastasse - aggiunge il giudice amministrativo di primo grado - il professore in questione non era neppure presente alla riunione nella quale il bando è stato indetto. Quindi anche volendo non avrebbe potuto esercitare un’azione di incompatibilità con il ruolo.

Fin qui, però, c’è solo il primo round. E mentre Barone si trincera dietro un «no comment: la Normale si muoverà secondo le indicazioni dell’Avvocatura di Stato come ha sempre fatto», l’Avvocatura si è già mossa. Il 20 marzo ha protocollato il ricorso e contesta la decisione del Tar Firenze. Per l’Avvocatura, infatti, «l’incandidabilità (innegabile)» di Capano si sustanzia nel fatto che il professore sia «incompabile personalmente non per il tramite di un rapporto familiare. Non sembra che il Tar abbia colto il senso sostanziale del divieto: essendo evidente che il grado di familiarità che lega i soggetti costituisce presupposto di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive in esame, tanto più allo stesso risultato interpretativo dovrà pervenirsi se il soggetto appartenente alla struttura universitaria che ha bandito il concorso intenda partecipare alla selezione (ipotesi, peraltro, poco frequente)». Non per Capano che considera l’esclusione dal concorso una violazione dei suoi diritti costituzionali: tutti sono uguali davanti alla legge; ai posti della pubblica amministrazione si accede tramite selezione.

Ilaria Bonuccelli

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

La manifestazione

Firenze, oltre 2.000 studenti in corteo: «Se ci togliete il futuro noi vi blocchiamo il presente»

di Redazione Firenze