Gioco
Scuola, no allo psicologo in classe senza il consenso dei genitori
La Cassazione ha stabilito che il consenso è imprescindibile. Una storia avvenuta ad Arezzo su alcuni ragazzini ritenuti particolarmente vivaci
AREZZO. Su richiesta di due insegnanti di una scuola elementare di Arezzo, il direttore aveva autorizzato la psicologa a stare in classe con gli allievi per esaminarne il comportamento e scrivere una relazione clinica, in particolare su un ragazzino "vivace". Il tutto senza che i genitori fossero informati e acconsentissero. Accogliendo il ricorso di padre e madre del minore, la Cassazione ha annullato l'archiviazione del gup, per violenza privata, nei confronti di tutta l'equipe scolastica e stabilito che il consenso imprescindibile.
Secondo il gup di Arezzo, non era "configurabile il delitto di violenza privata, in quanto l'attività" della psicologa, "ossia l'osservazione dei minori durante le ore di lezione, non si sarebbe sostanziata in atti impositivi riconducibili alla fattispecie tipica della violenza privata", inoltre "il mancato consenso dei genitori non può essere equiparato al dissenso richiesto dalla norma incriminatrice". Questo punto di vista non è stato condiviso dai supremi giudici che hanno accolto il reclamo dei genitori del bimbo "sorvegliato speciale" i quali hanno sostenuto - nell'udienza in Cassazione - che era "stato realizzato un trattamento sanitario senza consenso, per di più su un minore, in danno anche e soprattutto dei genitori".
Nel loro verdetto, gli "ermellini" premettono che "l'assenza di un esplicito consenso da parte di chi sia legittimato a prestarlo, vale a dire i genitori del minore nel nostro caso, integra certamente una compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo". Osserva inoltre la Cassazione che "non vi è dubbio che l'osservazione delle condotte in classe, al fine di trarne elementi per formare una valutazione degli alunni sotto il profilo comportamentale e prendere ulteriori provvedimenti, rappresentava una invasione delle sfere personali degli alunni che, come tale, necessitava il preventivo consenso". La decisione del gup - rileva l'alta Corte - "appare eccessivamente sbrigativa laddove non ha considerato che la celebrazione del dibattimento avrebbe potuto chiarire la natura, i confini e le finalità dell'osservazione commissionata" alla psicologa della scuola dalla direttrice su richiesta dei docentivicenda nella quale è coinvolto anche il nuovo direttore dell'istituto
che aveva negato ai genitori l'accesso agli atti. Al gup propenso a ritenere che "l'attività della psicologa consisteva in una osservazione dei comportamenti tenuti dai bambini durante le ore di lezione al fine di suggerire un indirizzo pedagogico ai docenti", la Suprema Corte fa presente che i genitori sostengono invece che "oggetto dell'osservazione erano le condotte di alcuni bambini, che presentavano particolari problematicità, al fine di suggerire interventi mirati".
"Se nella prima ipotesi, in cui la psicologa avrebbe avuto il ruolo di 'consulente' della maestra per suggerirle indirizzi didattici, non involgendo quindi in alcun modo i comportamenti degli alunni" si potrebbe escludere la necessità del consenso dei genitori, "non altrettanto può dirsi se oggetto dell'osservazione erano proprio i comportamenti degli alunni e ancor di più, di alcuni degli alunni ritenuti portatori di problematiche", conclude la Cassazione.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
