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Scuola: vaccinazioni obbligatorie, il Garante frena il piano della Regione Toscana
Dubbia la legittimità sulla comunicazione diretta delle Asl alle scuole dei bimbi non in regola che possono essere espulsi o ammessi pagando una multa
FIRENZE. Due procedimenti. Uno più lungo - espressamente previsto dalla legge - e uno più breve, suggerito dal Garante della Privacy per alleggerire le incombenze a carico delle famiglie. Allo stato attuale, sono soltanto due le procedure conformi alla legge per certificare se i bambini siano vaccinati e si possano iscrivere a scuola.
La terza via “semplificata” indicata dalla Regione Toscana (QUI I DETTAGLI), con l’accordo siglato insieme ad Anci e Ufficio Scolastico Regionale, non ha ancora ottenuto il “bollino” del Garante della Privacy che giù una settimana fa ha inviato le pubbliche amministrazioni a rispettare la legge: non basta avere una tecnologia adeguata, per trasmettere dati in assenza di una norma che consenta specificamente lo scambio e il trasferimento di informazioni. Pena sanzioni che diventano più pesanti se lo scambio non autorizzato riguardasse dati sensibili.
In altre parole, in questo momento, in Toscana le scuole ufficialmente non sono autorizzate a inviare gli elenchi degli alunni iscritti alle Asl. Tanto meno le Asl sono autorizzate a inviare alle scuole i nominativi dei bambini non vaccinati.
COSA DICE LA LEGGE
Il Codice della Privacy consente alle pubbliche amministrazioni di trattare i dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) per scopi istituzionali. L’articolo 19 specifica: «La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali». Ma il trattamento dei dati può iniziare (come precisa l’articolo 39) dopo 45 dalla comunicazione al Garante nel caso in cui l’Autorità non si sia opposta. Insomma, deve scattare il silenzio-assenso. Ma anche se scatta, il Garante ha sempre la possibilità di intervenire bloccando il procedimento o imponendo prescrizioni rispetto al trattamento di dati che non siano “sensibili”.
Se i dati da trattare vengano riconosciuti sensibili, le disposizioni per utilizzarli sono assai più stringenti.
LO STATO ATTUALE
La legge che ha reso obbligatoria la vaccinazione per l’iscrizione a scuola non contiene una norma specifica che autorizzi le pubbliche amministrazioni a scambiarsi dati sugli alunni. Nel caso specifico della Toscana, quindi, non c’è la norma che servirebbe a consentire la trasmissione degli elenchi degli iscritti dalle scuole alle Asl, secondo una procedura semplificata.
In realtà, la legge sulla vaccinazione obbligatoria contempla l’iter semplificato per tutta Italia (con trasmissione diretta scuola-Asl) ma solo dal 2019.
COSA CONSENTE OGGI LA LEGGE
In base alla legge sulla vaccinazione obbligatoria, oggi la procedura consentita per certificare lo stato di vaccinazione degli alunni è una sola: la famiglia si presenta all’Asl; richiede la certificazione per la vaccinazione (o un appuntamento per effettuarla o la ricevuta per l’avvenuta vaccinazione); consegna la documentazione alla scuola. La scuola poi valuta se iscrivere l’alunno o se applicare le sanzioni: l’espulsione dai nidi e materne; la multa in caso di mancata vaccinazione per gli alunni di elementari, medie e primi due anni di superiori.
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ITER ALTERNATIVO POSSIBILE
Già il 21 agosto, tuttavia, il Garante della Privacy suggerisce una procedura abbreviata, allineato con la legge, che consente alle famiglie di risparmiare un passaggio: le Asl possono inviare direttamente ai genitori la documentazione medica da consegnare alle scuole. Così i genitori si risparmiano un viaggio all’Asl. La procedura non è descritta nella legge sulla vaccinazione obbligatoria ma non è in contrasto con il Codice della Privacy.
LA SITUAZIONE TOSCANA
Il fatto è che la Toscana è andata oltre. Con l’accordo siglato con Anci e Ufficio Scolastico regionale propone una terza via: le scuole inviano gli elenchi degli iscritti alle Asl; le Asl verificano chi è vaccinato e chi no, avvertendo le famiglie; al termine del percorso, le stesse Asl informano le scuole su chi si è messo in regola: così le scuole possono provvedere all’espulsione (nidi e materne) o alle multe (scuole dell’obbligo).
La Regione ha comunicato al Garante la decisione di trattare i dati dei propri bambini da 0 a 16 anni in questo modo e il Garante si è impegnato a esprimersi non in 45 giorni, ma entro la fine della settimana, in modo che le famiglie sappiano come agire con un certo margine rispetto all’inizio della scuola.
Per le famiglie che vogliano, comunque, attivarsi prima delle decisioni del Garante il suggerimento è di seguire le procedure indicate nella legge sulla vaccinazione obbligatoria o il percorso abbreviato suggerito il 21 agosto dal Garante perché non in contrasto con le normative.
QUESTIONI IN SOSPESO
Le questioni oggetto di valutazione sono molte. Una su tutte: se la “vaccinazione” sia da considerare un dato sensibile o meno.
Se è pacifico che l’elenco degli iscritti a scuola non sia un dato sensibile e quindi possa essere scambiato fra pubbliche amministrazioni (in presenza di norma o regolamento specifico), più complessa è la valutazione sulla natura dei dati legati alla vaccinazione. Perciò una violazione legata a un eventuale trattamento illecito di dati sensibili sarebbe più grave.
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