La manifestazione
Partecipa al concorso, gli vendono il numero
Il Garante della Privacy multa con 20mila euro una società: ha ceduto a 8 aziende i dati dell'abbonato senza il consenso - Telefonate moleste, i perché della nostra campagna
ROMA Partecipa a un concorso a premi per vincere una “500” e si ritrova i dati - compreso il numero di telefono - ceduti sul mercato. Pronti a essere usati per il telemarketing. Per questo un abbonato si rivolge al Garante della Privacy. E per questo il Garante fa una multa di 20mila euro all’organizzatore del concorso e responsabile del trattamento dei dati personali dell’abbonato/concorrente.
DAL CONCORSO AL TELEMARKETING. La storia assomiglia a quella di migliaia di utenti che non si spiegano come il proprio numero di telefono finisca nelle mani di società sconosciute e sia utilizzato (senza il loro consenso) per le chiamate commerciali. Anche in questo caso ci sono voluti quasi 3 anni per venirne a capo, fra istruttorie e memorie difensive. Ma alla fine, l’abbonato è riuscito a ottenere che i suoi dati venissero protetti, il suo numero di telefono non ceduto e la società multata. Tutto inizia l’8 settembre 2014. Al Garante arriva una segnalazione su «un illecito trattamento dei dati personali da parte di Adsalsa Italia Publicidad Sucursal» (sede principale ad Alcoy in Spagna e secondaria a Bresso, in provincia di Milano). Secondo la segnalazione, la società avrebbe raccolto i dati personali dell’abbonato sul sito www.adsalsaitalybranch.com per consentirgli di partecipare al concorso a premi “Vinci una 500”. In base alla segnalazione, però, la società spagnola avrebbe comunicato i dati dell’abbonato «a 8 società per le loro finalità di marketing».
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TANTI CONSENSI, UNA CASELLA. La società, in effetti, conferma che il modello utilizzato per la raccolta dei dati, per registrarsi al concorso, prevede di cliccare su una sola casella relativaall’informativa del trattamento e di dare «il consenso libero e facoltativo per l’invio di comunicazioni commerciali, vendita diretta, tramite mail, fax, telefono e ogni altra tecnologia di comunicazione a distanza e per la comunicazione dei dati a terzi per lo svolgimento di attività promozionale». Il Garante, però, nota che non è stato richiesto né raccolto «un consenso specifico» per il trattamento commerciale dei dati e per la cessione a terzi dei dati a fini commerciali, come invece, impone il Codice della Privacy (articolo 23). Tuttavia la società consente all’abbonato di «opporsi in tutto o in parte al trattamento dei propri dati per finalità di marketing o vendita diretta (di prodotti o contratti) facendone semplice richiesta ad Adsalsa». Perciò lacontestazione - riguardo l’impossibilità di opporsi al trattamento dei dati personali a fini commerciali - viene archiviata dall’Autorità.
LA MULTA. Nessuna archiviazione, invece, viene accordata per la mancata acquisizione del consenso al trattamento dei dati dell’abbonato a fini commerciali. E neppure per la cessione dei suoi dati a società diverse da quella che glieli ha chiesti. «Il consenso - ricorda il Garante nel provvedimento - deve essere acquisito in maniera specifica, in realzione ai trattamenti chiaramente individuati». In parole povere, chi acquisce i dati di una persona, numero di telefono compreso, deve dire esattamente cosa ne farà e a chi li darà. «Non è valido - ribadisce l’Autorità - un consenso acquisito in ordine a più finalità fra loro eterogenee». Nel caso specificio, i dati vengono raccolti siaper l’invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta - osserva il Garante - sia per «la comunicazione dei dati a società terze per il trattamento ( l’utilizzo, ndr) a scopi commerciali e di pubblicità»: quindi - è «necessario che siano acquisiti distinti e specifici consensi per ciascuna finalità». Visto che questo non è stato fatto, il Garante notifica alla società spagnola una multa di 20mila euro. Contro la quale può ricorrere davanti al giudice ordinario.
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