Sicurezza
Telefonate moleste: chiamato senza consenso, multati call center e Fastweb
E' iscritto al Registro delle Opposizioni, ma riceve sei telefonate commerciali. Il Garante della Privacy sanziona chi usa il suo numero e chi non lo ha protetto
ROMA. Sei chiamate commerciali indesiderate fra maggio e agosto 2013. Sul numero di casa. Anche se l’abbonato si era iscritto al Registro delle Opposizioni, l’unica forma di difesa che al momento esiste contro il telemarketing in Italia. La denuncia, però, non resta impunita. Scattano le multe. Non una. Due: al call center che chiama e a Fastweb che “possiede il numero” e quindi è titolare del trattamento dei dati.
MULTA A CHI CHIAMA E A CHI HA IL NUMERO
Dopo l’istruttoria, il 15 giugno 2015 il Garante della Privacy emana un provvedimento destinato a fare discutere. La sanzione non è alta: 10mila euro in tutto (di fatto 1250 euro a telefonata commerciale) e dilazionabile in 10 mesi. Ma il fatto è che viene applicata sia alla F2F Communications, la società che materialmente chiama l’abbonato o lo fa chiamare; sia alla società che risulta essere in possesso dei dati dell’abbonato.
DOPPIA RESPONSABILITÀ
Di fatto, il Garante applica il principio della responsabilità in “solido” che diventerà automatico nella legge contro il telemarketing in approvazione. Il testo - sostenuto da Il Tirreno e votato al Senato il 2 agosto - già lo contempla: risponde delle chiamate commerciali moleste non solo chi chiama (il responsabile del trattamento dei dati), ma anche chi commissiona le chiamate o fornisce i dati (il titolare dei numeri di telefono).
Questo è proprio quello che è appena accaduto nella vicenda di F2f - società “specializzata nella vendita di servizi di telecomunicazioni” - e Fastweb. L’abbonato segnala al Garante le 6 chiamate commerciali indesiderate ricevute da F2F dopo l’iscrizione al Registro delle Opposizioni. Il Garante apre un’istruttoria per accertare se effettivamente sia stato chiamato un utente in assenza di consenso. Un utente protetto dallo scudo contro il telemarketing. La risposta non tarda. L’utente risulta protetto dalle chiamate commerciali.
[[atex:gelocal:il-tirreno:regione:toscana:1.15742031:Video:https://video.gelocal.it/iltirreno/locale/telefonate-moleste-la-legge-passa-al-senato-ecco-cosa-cambiera/86444/87992]]
NUMERO COMPOSTO PER ERRORE
F2F Communications replica che «l’illecito contestato è stato originato da un mero errore di digitazione da parte dell’operatore (hanno sbagliato a comporre il numero, ndr). A questo primo errore ha fatto seguito l’attività condotta da un addetto... che ha effettuato le successive chiamate del tutto arbitrariamente e al di fuori delle regole e delle istruzioni fornite da F2F. Non si può non segnalare che l’illecito rappresenta un episodio isolato».
Anche Fastweb nega ogni addebito. Precisa di non aver «fornito la numerazione a F2F».
Inoltre evidenzia che se che il responsabile «ha agito di propria iniziativa» non si può tirare in ballo né il call center né il titolare del trattamento dei dati. Oltretutto Fastweb fa presente che la normativa che stabilisce la responsabilità solidale riguarda solo le persone fisiche e non anche le persone giuridiche (le società). «Fastweb potrebbe anche essere esentata dalla responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto (le chiamate commerciali indesiderate, ndr). La condotta contestata all’agenzia F2f appare frutto di comportamenti estemporanei, eventualmente imputabili a negligenza o disattenzione, comunque in ambiti del tutto estranei al perimetro di attività demandato a Fastweb. Che rileva di aver approntato tutte le misure concretamente realizzabili per evitare l’illecito».
La risposta di Fastweb si riferisce alla norma (legge 689 del 1981, articolo 6 comma 2) che il Garante cita per giustificare la sanzione: «Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».
NON FATTO ABBASTANZA PER BLOCCARE IL DISTURBO
Per il Garante le argomentazioni prodotte da Fastweb «non risultano idonee a escludere la responsabilità solidale: la società non ha dato prova di non aver potuto impedire il fatto. L’eventuale attività di vigilanza (genericamente dichiarata da Fastweb) - scrive l’Autorità - non costituirebbe di per sé attività sufficiente a escludere la responsabilità solidale». E se questo non bastasse arriva la chiosa: «L’esame degli atti riconducibili all’attività ispettiva consente di verificare come la condotta contestata sia stata oggetto di numerose segnalazioni all’Autorità a fronte della quale è stata avviata un’articola attività istruttoria nei confronti di Fastweb, rendendo evidente che i comportamenti contestati non sono episodici o estemporanei». In ogni caso, F2f e Fastweb possono presentare ricorso contro la multa di 10mila euro al tribunale ordinario.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

