Finanza
Telemarketing selvaggio, la Cassazione: «Chiamate fastidiose, ma non moleste»
Cassazione penale: niente dolo, solo finalità pubblicitaria nelle telefonate commerciali dei call center
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ROMA. Non sono «molestie telefoniche» quelle del call center. Almeno non nel caso di un utente di Teramo che aveva denunciato una compagnia telefonica che non lo lasciava in pace. Lo bombardava di chiamate commerciali . Così ha deciso la Cassazione III sezione penale, in una sentenza depositata il 1° agosto. L’utente, che nel 2016 aveva presentato denuncia per «molestie telefoniche e violazione della privacy» contro una compagnia telefonica, si lamenta per le ripetute chiamate pubblicitarie. Il giudice per le udienze preliminari, però, accoglie la richiesta del pm e archivia il procedimento. Ritiene pretestuose le lamentele dell’abbonato.
L’utente, però, non ci sta. Contesta l’archiviazione, chiede un supplemento di indagini. Reclama «l’identificazione dei soggetti che concretamente hanno contattato l’utenza telefonica» (come prevede anche il Codice della Privacy, ndr) e l’individuazione dei soggetti «responsabili dell’istruzione agli operatori di procedere a contattare la sua utenza». Infine, chiede che venga sentito il legale rappresentante della società di telecomunicazioni: vuole spiegazioni sul perché «nonostante le sue numerose denunce siano proseguite le chiamate pubblicitarie».
La Cassazione, però, non accoglie le richieste. E ritiene corretta l’archiviazione del gip. Per i magistrati, infatti, è «illogico parlare di molestie (telefoniche) mancando l’intento di nuocere al destinatario delle telefonate sgradite». Secondo la Cassazione, infatti, le «chiamate, pur moleste, erano dettate da esigenze di pubblicità e promozione commerciale».
Riguardo alla violazione della privacy, per i magistrati, il fatto che l’abbonato avesse pubblicizzato il numero di telefono «è ideonea a superare l’obiezione dell’utente, inoltrando la richiesta di registrazione dell’utenza nel Registro delle Opposizioni, istituito nel 2011 dal Garante della Privacy». A parte il fatto che il Registro non è stato istituito dal Garante ma da un Dpr e dipente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il problema della sentenza non appare questo.
Secondo la giurista Valentina Bonini , ricercatrice all’università di Pisa questa sentenza dà una lettura «che tende a tutelare fin troppo gli operatori telefonici, senza tener conto che il reato di molestie non a è dolo specifico: la persona non deve avere intenzione di disturbare per arrecare un danno al molestato. Nel caso specifico dei call center, la finalità dell’operatore quando chiama non è di disturbare il (potenziale) cliente. L’operatore ha una finalità diversa, ma nel momento in cui si rende conto che arreca disturbo, si assume il rischio di commettere la molestia se continua la chiamata». Per questo - conclude Valentina Bonini questa sentenza della Cassazione penale sembra in contrasto con la giurisprudenza corrente «anche se non è in sede penale che si risolve la questione del telemarketing. C’è bisogno di una specifica normativa che regolamenti il settore».
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