Il Tirreno

Toscana

LE NOTIZIE DA PUBBLICARE SOLO A TEMPO E CON IL “FILTRO”

«L a stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». In dieci parole, l’articolo 21 della Costituzione cancella 20 anni di leggi speciali contro la libertà di espressione e di stampa...

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«L

a stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». In dieci parole, l’articolo 21 della Costituzione cancella 20 anni di leggi speciali contro la libertà di espressione e di stampa imposte dal Fascismo e fissa in Italia uno dei principi su cui si basano le democrazie moderne. Un principio così importante che la Costituzione Americana blinda la libertà di stampa (e di espressione) al primo emendamento, tanto per citare un esempio noto. A molti, ma non alla Regione Toscana. Né alle sue aziende sanitarie. È di questi giorni, una mail dell’Asl Toscana Centro - Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli - che di colpo ci riporta in epoca giacobina: non sono più i giornalisti liberi di scegliere le notizie da pubblicare, assumendosi le responsabilità che la legge ci attribuisce (pene comprese), ma l’ufficio stampa dell’Asl. In poche righe, a dispetto della Costituzione, i giornalisti devono: a) scrivere quello che decide l’Asl; b) all’ora che decide l’Asl.

Il fatto più grave di questa comunicazione è che si cerca di far passare questa prassi per l’applicazione di una previsione di legge. Invoca il Codice della Privacy e il Codice di deontologia dei giornalisti che, probabilmente, neppure è mai stato sfiorato. Altrimenti non sarebbe stata avanzata la proposta di inviare informazioni filtrate e a tempo. Infatti l’Asl si arroga il diritto di non dare informazioni su «presunto suicidio; presunto omicidio; abusi e violenze su minori; abusi e violenze sessuali; abusi e violenze su soggetti portatori di handicap; casi di cronaca comunque coinvolgenti minori».

Traducendo, non si saprà mai più di bambini ricoverati per meningite, casi di violenza familiare, disabili picchiati in strutture socio-sanitarie, omicidi. Ma non esiste un simile divieto di pubblicazione di queste notizie. Rinfreschiamo la memoria di qualche funzionario troppo zelante. Il Codice della Privacy è stato modificato proprio per non collidere con il diritto, costituzionalmente tutelato, di informazione. L’articolo 137 precisa che i divieti imposti dal Garante (su dati di salute, abitudini sessuali, iscrizione a partiti, religione e così via) non si applicano nell’esercizio dell’attività giornalistica. «Il trattamento di questi dati è effettuato anche senza il consenso dell’interessato... In caso di diffusione o di comunicazione dei dati... restano fermi i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Ma è il giornalista che decide, assumendosene le responsabilità, civili e penali. Anche per i minori. Tutelati, per quello che ci riguarda, dalla Carta di Treviso. E dalla nostra coscienza che vale anche di più. Se per qualcuno non fosse abbastanza, c’è la legge. Non un’Asl qualunque. Che cosa ne pensa Stefania Saccardi, assessore regionale alla salute?

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