Il Tirreno

Toscana

La giungla dei call center sotto la lente del ministero

di Ilaria Bonuccelli
La giungla dei call center sotto la lente del ministero

In 9 mesi in Toscana il servizio ispettivo ha regolarizzato il 4% in più degli addetti Papa: «Ma per le delocalizzazioni se non ci sono esuberi non possiamo fare niente»

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O causano esuberi, oppure non c’è nulla da fare. Le imprese che delocalizzano i call center non hanno l’obbligo di comunicare allo Stato che emigrano. Lo ammette il ministero del Lavoro: controllare i trasferimenti all’estero è (quasi) impossibile. L’Europa non vuole barriere di concorrenza entro i confini comunitari. E fuori - ad esempio in Albania - non c’è molto spazio di manovra.

In Italia, è diverso. Si possono mandare gli ispettori nel call center. Alla ricerca di operatori che lavorano come dipendenti e sono pagati a provvigione. Se ne trovano. Sempre di più. Un dato scorporato per il settore non c’è. Eppure il fenomeno è in aumento, assicura Danilo Papa, direttore generale dell’Attività ispettiva del ministero del Lavoro: al 22 settembre 2016 i rapporti di lavoro “riqualificati” - trasformati da co.co.co a subordinati - sono stati il 4% in più dello stesso periodo dell’anno precedente. In 9 mesi, in Italia sono diventati 5.601, di cui 828 in Toscana, poco meno del 15%. Non tutti - è bene precisarlo - nel settore dei call center. Ma anche in questo campo. Dove, assicura Papa, «i controlli del ministero del Lavoro, non sono annunciati». Sono a sorpresa.

Direttore, una delle ragioni del telemarketing selvaggio, delle chiamate indesiderate a raffica viene imputata dagli stessi operatori di call center alle cattive condizioni di impiego. In sostanza, dicono che sono sfruttati e vengono pagati poco. Il ministero del Lavoro non è al corrente ?

«Il ministero conosce bene la situazione. Io stesso nel 2006 ho scritto la circolare che, in qualche modo, stabilisce la differenza fra chi nei call center si occupa di effettuare chiamate di natura commerciale (outbound) e chi, invece, riceve chiamate e per lo più si occupa di assistenza clienti».

Quindi, sa che esiste un trattamento economico e contrattuale diverso fra questi lavoratori.

«La circolare 17 del 2006 si concentra sulle mansioni svolte dal lavoratore: se sei un operatore che fa le chiamate è presumibile che tu possa decidere del tuo tempo di lavoro e anche del tuo modo di lavorare perché quello che devi conseguire è un risultato (un contratto, ndr). Invece, se sei un operatore che deve ricevere le telefonate, hai meno possibilità di gestire il tuo tempo e quindi è più verosimile che tu sia legato a un orario e a un luogo di lavoro: perciò è verosimile che tu sia un lavoratore subordinato».

La conseguenza di questo ragionamento è stata una diversa contrattualizzazione dei lavoratori dei call center?

«La conseguenza è che se lavori in un call center che fa chiamate commerciali vieni trattato come un lavoratore autonomo e quindi è legittimo pensare a un retribuzione a provvigione».

Ma allora in base al call center nel quale lavori vieni pagato diversamente?

«Non è così. Fermo restando la legittimità dei contratti co.co.co e della retribuzione a progetto, a fare la differenza non è solo la questione di lavorare in un call center che fa chiamate o che le riceve ».

Che cosa fa la differenza?

«Lo spiega il Jobs act. L’articolo 2 del decreto 81 del 2015, nato proprio pensando ai call center. A fare la differenza è il fatto che il datore ti imponga un luogo e un orario di lavoro. Se il call center commerciale ti obbliga a rispettare un orario e ti obbliga a presentarti in una sede, allora lo Stato ti impone la disciplina di lavoro subordinato. Quindi devi riconoscere un minimo tariffario, le ferie, i riposti, la malattia, la maternità, i contributi versati all’Inps, fondo lavoratori dipendenti».

Questo, però, nei call center non succede. E credo che non le sfugga, direttore.

«Non succede, perché, in effetti, questa norma non si applica se c’è un contratto nazionale che, in ragione di specifiche particolari necessità aziendali, disciplina le tutele dei lavoratori. Il contratto, però, deve essere stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale».

Per i call center che si occupano di telemarketing c’è un contratto di questo tipo: paga oraria di 5,69 euro e garanzie sociale minime. Ma molte aziende ne applicano un altro, siglato a livello regionale, da un solo sindacato, con una paga oraria pressoché dimezzata.

«Se viene applicato un contratto del genere, è come se non ci fosse».

Ma quali controlli organizza il ministero del Lavoro nei call center?

«Gli ispettori del lavoro verificano quali tipologie di contratti vengono utilizzate; se gli operatori hanno un orario e un luogo di lavoro imposti dal committente; se così è, allora gli ispettori verificano se agli operatori è applicato un contratto nazionale stipulato coi sindacati più rappresentativi».

In caso di irregolarità che cosa succede?

«In presenza di un contratto nazionale l'ispettore del lavoro farà rispettare i contenuti dello stesso contratto e le tutele che prevede. Se, nonostante il contratto, ci sono altri elementi che fanno pensare a un rapporto di natura subordinata (rispetto di specifiche direttive, obbligo di comunicare l'assenza per malattia, applicazione sanzioni disciplinari), si impone di riqualificare il rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato».

Questo può funzionare in Italia. Non certo all’estero. Come potete tenere sotto controllo la delocalizzazione?

«All’interno dell’Unione europea non possiamo. L’Ue considera ogni forma di controllo sui trasferimenti una sorta di vincolo alla libertà di stabilimento (si torna alla Bolkestein, ndr)».

Ma potete intervenire sulla delocalizzazione nei paesi extra Ue, come l’Albania?

«In questo caso bisogna intenderci su che cosa significhi il termine “delocalizzazione”. Oggi, infatti, per un’impresa esiste l’obbligo di comunicare al ministero del Lavoro e al Garante della Privacy il trasferimento del call center solo nel caso in cui le scelte del committente determinino esuberi in Italia. Solo se il trasferimento all’estero può causare la perdita di posti in Italia, scatta l’obbligo di comunicazione».

Quindi si tratta di un paracadute inesistente. O quasi.

«Esatto. Soprattutto perché non c'è delocalizzazione se con una stessa commessa c'è lavoro per tutti in Italia e in Albania. Poi quando la commessa finisce, il committente (ad esempio la società dell'energia o delle telecomunicazioni, magari di Stato) firma un nuovo contratto. Un nuovo contratto con un call center in Albania magari, quindi senza che si realizzi una delocalizzazione. A quel punto, però, non c'è più obbligo di comunicare nulla». Ma la gente in Italia resta senza lavoro.

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