Il Tirreno

Toscana

Liberarsi dai servizi non richiesti

Liberarsi dai servizi non richiesti

I reclami per luce e gas devono essere presentati entro 30 giorni al “venditore”

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Reclamo, indennizzi, conciliazione. Ecco una guida a come tentare di liberarsi dai contratti di energia - luce e gas - attivati senza consenso. Le regole sono stabilite dalla Autorità per l’energia elettrica, gas e sistema idrico (Aeegis).

CONTRATTO NON RICHIESTO

IL PRIMO INGANNO

Per contratto “non richiesto” di luce, gas o di entrambe le forniture, si intende un contratto che un cliente ritiene di «di non aver mai stipulato» o di aver stipulato «in seguito a pratica commerciale scorretta dell’agente di vendita che lo ha contattato telefonicamente o in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore: ad esempio a casa dell’utente, in un centro commerciale».

Per pratica commerciale scorretta - precisa l’Autorità - si intende una «pratica ingannevole o aggressiva in grado di far compiere a un consumatore medio una scelta che non avrebbe mai compiuto».

CHI PRESENTA RECLAMO

UTENTI DI LUCE E GAS

La possibilità di presentare reclamo, e di tornare al gestore precedente, è garantita sia agli utenti del servizio elettrico, sia agli utenti del servizio gas, sia ai clienti di entrambi i servizi.

VENDITORI NON RICHIESTI

ADESIONE VOLONTARIA

Il reclamo per un contratto non richiesto può essere presentato dal cliente finale al venditore. I venditori non richiesti, che accettino le procedure dell’Autorità, e acconsentano al ripristino del vecchio contratto del cliente, sono iscritti a uno speciale elenco consultabile sul sito di Aeegis. Al momento le società registrate risultano 3825.

RECLAMO/1

LA PRESENTAZIONE

Se un cliente ritiene di aver stipulato un contratto non voluto, può inviare al venditore non richiesto un reclamo scritto. L’indirizzo per il reclamo è indicato sulla bolletta. Il reclamo si può presentare sia su modulo pubblicato sul sito del venditore dell’energia, sia su carta libera. Può essere inviato direttamente, tramite un legale rappresentante o tramite associazione di consumatori.

L’invio del reclamo deve avvenire al massimo “entro 30 giorni solari dalla data in cui ne ha avuto conoscenza”.

I 30 giorni si conteggiano: 1) se il contratto viene inviato per lettera, entro dal 10° giorno successivo alla consegna della lettera al “vettore postale” (chi deve consegnare la lettera); 2) se il contratto viene confermato per telefono, dal giorno della chiamata (che deve essere registrata, ndr); 3) se l’azienda non ha effettuato né la telefonata di conferma né ha inviato il contratto per posta, i 30 giorni scattano dalla data di scadenza della prima bolletta.

RECLAMO/2

COSA SERVE

Il reclamo deve contenere: nome e cognome del cliente; un indirizzo (postale o e-mail); il servizio per il quale si presenta il reclamo; il codice cliente e il codice identificativo del punto fisso di consegna dell’energia elettrica (Pod) o del gas (Pdr). Questi due numeri sono indicati in bolletta.

RECLAMO/3

NON SI STACCA LA LUCE

La società fornitrice di luce e gas «non può sospendere la fornitura per morosità fino alla definizione della controversia». Questa disposizione è importante, soprattutto in previsione che l’azienda respinga il reclamo. E che l’utente decida di fare ricorso.

RIPOSTE

INFORMATI O INDENNIZZATI

L’azienda contro cui si reclama deve rispondere all’utente entro 40 giorni solari dal ricevimento del reclamo scritto. IL termine resta fisso anche se la società deve «richiedere dati tecnici ad altri soggetti».

Se la risposta arriva in ritardo, il venditore deve liquidare all’utente un indennizzo automatico nella prima bolletta utile: a) 20 euro se la risposta arriva entro 80 giorni (da gennaio saranno 25, ndr); b) 40 euro se arriva fra 81 e 120 giorni; c) 60 euro se arriva oltre i 120 giorni.

CLIENTI IGNORATI

I RICORSI

Se il venditore di luce o gas ignora il reclamo e non invia la risposta motivata, il cliente può inoltrare una segnalazione allo Sportello del consumatore dell’Autorità dell’energia allegando: a) una ricostruzione della vicenda; b) copia del reclamo (ignorato) inviato al venditore di luce o gas; c) la documentazione allegata al reclamo spedito al venditore.

L’alternativa è la procedura di conciliazione.

RECLAMO FONDATO

RIPRISTINO CONTRATTO

Se il reclamo è fondato, il venditore non richiesto attiva la procedura di ripristino del contratto. La procedura è «volontaria»: se una società non aderisce, il cliente può sempre rivolgersi al giudice ordinario o all’Autorità Garante della Concorrenza e mercato.

Se, invece, il venditore aderisce alla procedura, comunica all’impresa distributrice dell’energia la «risoluzione per contratto non richiesto»; al venditore precedente di luce o gas tramite posta certificata.

NIENTE AUMENTI

RIPRISTINO E STESSI PREZZI

Dopo la rottura del contratto non voluto, esiste l’obbligo da parte del precedente venditore dell’energia di «applicare al cliente finale le condizioni economiche e contrattuali previste nel contratto precedente alla data di attivazione non richiesta». Insomma, il cliente torna al vecchio gestore alle vecchie condizioni, senza oneri aggiuntivi.

RECLAMO RESPINTO

INTERVIENE L’AUTORITÀ

Se il gestore respinge il reclamo contro il contratto non voluto, l’utente può rivolgersi allo Sportello del cittadino (numero verde 800.166.654, chiamata gratuita). Il venditore trasmette la documentazione e il motivo del diniego e in 10 giorni lo Sportello valuta se ci sono le ragioni per il ripristino del vecchio contratto o meno. Se ritiene che abbia ragione il venditore informa il cittadino che ha diritto, comunque a rivolgersi alla magistratura ordinaria.

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