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«Scelta la soluzione peggiore per i cittadini»
ROMA. Lo «Stato ha finito per scegliere la soluzione più onerosa per il cittadino e per la pubblica amministrazione». A pagina 2 della relazione, il Consiglio di Stato si esprime con durezza contro...
ROMA. Lo «Stato ha finito per scegliere la soluzione più onerosa per il cittadino e per la pubblica amministrazione». A pagina 2 della relazione, il Consiglio di Stato si esprime con durezza contro il Registro delle Opposizioni. È il 17 maggio 2010. Il Consiglio di Stato esprime il parere richiesto dal consiglio dei ministri in procinto di approvare il regolamento per far funzionate il Registro.
Il Consiglio di Stato non si esprime contro. Invita, però, il governo a riflettere. A tenere conto dei suggerimenti ricevuti dal Garante della Privacy e a consultare anche l’Agenzia della Comunicazioni, prima di mettere in moto un meccanismo che influirà sulla vita di milioni di persone. E di 115 milioni di utenze telefoniche. Rileva che la modifica dell’articolo 130 del Codice della Privacy - introdotta proprio con la legge che prevede l’istituzione del Registro - prevede che il trattamento dei dati personali «contenuti in elenchi di abbonati, mediante l’uso del telefono per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di comunicazione commerciale, è sempre consentito nei confronti dell’utnte che non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate, anche in via telematica, mediante l’iscrizione in apposito registro delle opposizioni del numero di telefono di cui è intestatario». Tuttavia - aggiunge il Consiglio di Stato - appare «singolare che lo Stato, nel dare applicazione alla direttiva comunitaria, che prevedeva due opzioni possibili - il divieto di effettuare comunicazioni indesiderate in caso di mancanza del consenso degli interessati oppure la manifestazione da parte dell’utente del desiderio di non ricevere tali chiamate - ha finito per scegliere la soluzione più onerosa per il cittadino, introducendo il procedimento dell’iscrizione nel registro delle opposizioni, di cui occorre assicurare la tenuta e gestione con adempimenti piuttosto complessi». In realtà - evidenzia il Consiglio di Stato - sarebbe stato «sufficiente acquisire il consenso dell’abbonato una tantum, all’atto della stipula del contratto, contrassegnando, in cado negativo, la numerazione assegnata sull’elenco telefonico degli abbonati e sanzionando il divieto in tal modo apposto all’utenza».
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