Sicurezza
Fidatevi soltanto di chi vi spedisce i contratti scritti
L’esperto di Agcom: «Le carte sono la più alta garanzia per l’utente». Ma c’è il rebus del “supporto durevole”
L’atto scritto, certo. Ma il contratto telefonico si può chiudere anche se l’accordo è confermato su «supporto durevole». Cosa sia con certezza il “supporto durevole”, non è ancora stato chiarito. L’inghippo (per eventuali inganni, equivoci e anche frodi) sta tutto qui. L’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Agcom) lo dice da tempo. Lo ha anche messo per scritto. Precisa ad esempio che la registrazione di una telefonata, a suo avviso, non dovrebbe bastare per considerare concluso un contratto. Ma la competenza in materia non è sua. È dell’Antitrust, l’Autorità di garanzia per la concorrenza. Quindi può dare consigli e raccomandazioni per evitare le fregature. La prima indicazione, appunto, è di verificare quali operatori e fornitori di servizi garantiscano la chiusura dei contratti solo inviando gli atti scritti. «La forma di garanzia più alta per il consumatore».
A spiegare come muoversi (e proteggersi), è l’avvocato Mario Staderini, responsabile della Direzione di tutela consumatori di Agcom: l’Autorità, occupandosi di comunicazioni elettroniche, ha competenza per i contratti a distanza conclusi per telefono.
Avvocato Staderini, non saranno una novità per Agcom le segnalazioni e denunce per attivazioni non richieste di contratti e acquisizione di “consenso indotto” all’attivazione di servizi. Quali provvedimenti avete adottato per evitare questi comportamenti scorretti?
«Per gli aspetti di nostra competenza diretta, abbiamo adottato provvedimenti con il Regolamento sui contratti (la delibera 519 del 2015). All’interno di questo atto (articolo 4) prevediamo l’obbligo fa parte degli operatori e dei gestori dei servizi di pubblicare sui loro siti e negli atti le modalità di conclusione del contratto a distanza. Devono specificare come considerano conclusi i rapporti per telefono: se con l’invio del contratto per scritto o in altro modo».
Questo significa che ci possono essere più modi per concludere i contratti per telefono.
«Esatto. In Italia i contratti a distanza, conclusi per telefono, si considerano perfezionati quando ci sia un atto scritto o un supporto durevole».
Che cos’è il contratto su “supporto durevole”?
«Questa dizione lascia spazio a dubbi sull’interpretazione».
E quindi?
«E quindi bisogna precisare che Agcom non è l’Autorità competente a definire che cosa sia il supporto durevole, né a sanzionare eventuali violazioni. La verifica della correttezza dei comportamenti è una competenza dell’Antitrust, in base al Codice del Consumo».
Fino a qui abbiamo capito che i contratti, per telefono, si possono chiudere anche se sono su un non meglio chiarito “supporto durevole” e che non compete ad Agcom definire che cosa sia questo supporto, o sanzionarlo. Ma come si possono difendere i consumatori da una cosa che non si sa che cosa sia?
«Un momento. Agcom può stabilire uno standard minimo di tutela del consumatore. Infatti, abbiamo approvato degli orientamenti rivolti al mercato delle comunicazioni elettroniche, per indicare quale sia, secondo noi, la giusta applicazione delle regole per i contratti a distanza, quando si concludano per telefono, proprio per garantire al massimo il consumatore».
E come si può tutelare al massimo il consumatore?
«Negli orientamenti abbiamo precisato che per noi un contratto concluso per telefono dovrebbe comportare l’invio scritto del contratto all’utente (per posta, mail), anche con comunicazioni veloci, al limite per sms. Inoltre dovrebbe comportare una risposta scritta da parte dell’utente, anche per le vie brevi: se non per posta, per mail, sms. Addirittura potrebbe bastare di mettere un “flag” (cliccare su una casellina) che confermi la presa visione e accettazione delle condizioni da parte dell’utente».
Questo potrebbe bastare per mettere al riparo i consumatori da eventuali raggiri?
«La prima tutela che gli utenti devono avere è di informarsi sulle modalità con cui i gestori intendono concluso il contratto a distanza. Se sono fra quelli che adottano l’invio del contratto scritto, il livello di sicurezza è buono; se sono fra quelli che utilizzano il “supporto durevole” o altre forme farei scattare un campanello d’allarme».
Ma la registrazione telefonica è considerata un “supporto durevole”?
«Per Agcom la registrazione telefonica non lo è, come ribadito anche con la delibera 520 del 2015. Tuttavia le nostre indicazioni e i nostri orientamenti non sono vincolanti».
Scusi, le registrazioni non possono essere “manipolate”? Si parla di contratti attivati con registrazioni di cui gli utenti hanno ricevuto solo la parte finale.
«Questo è proprio il problema della telefonata registrata. A volte, basta tagliare una parte per falsificare la reale volontà del consumatore. Noi non condividiamo che sia valido questa procedura e cerchiamo di dare segnali al mercato. È ovvio che chi non usa l’invio del contratto scritto, a nostro avviso, propone un livello di tutela più basso dei consumatori. E se il contratto non si considerasse concluso se non per scritto, il problema non si porrebbe». (i.b.)
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