Il Tirreno

Toscana

CORTE DEI CONTI

Condannata la prof assenteista

Ai concerti invece che a scuola: deve ridare 80mila euro di stipendi

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PRATO. Troppo malata per andare a scuola, ma non per organizzare concerti. Per questo la Corte dei Conti condanna un’insegnante della scuola media Convenevole da Prato a pagare oltre 97mila euro allo Stato.

La professoressa Maria Vittoria De Nuccio - decide la magistratura contabile - deve restituire gli stipendi «riscossi indebitamente» perché si è assentata «dal servizio sulla base di un falso stato di malattia, desumibile dal contemporaneo svolgimento di altra attività, sottraendo energie lavorative all’amministrazione e incorrendo in chiare violazioni di servizio». Questo comportamento, dunque, avrebbe causato un danno erariale. In più, stabilisce la Corte dei Conti, la professoressa «assenteista» deve anche pagare 15mila euro per il «danno di immagine» arrecato all’istituzione. Ecco spiegato il conto da quasi 100mila euro, più basso di quello (quasi 125mila euro) presentato dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana e fatto proprio dalla procura della Corte dei Conti quando ha promosso l’azione nei confronti della docente accusata di «condotta assenteista ripetitiva fra il settembre 2009 e aprile 2013».

La vicenda inizia il 17 febbraio 2014 quando l’Ufficio scolastico della Toscana segnala il comportamento della docente di musica ipotizzando il danno erariale nei confronti del ministero dell’Istruzione. La professoressa, infatti, protrae l’assenza da scuola con certificati di vari medici di luoghi diversi, lamentando «grave patologia». Contemporaneamente, però, da siti internet emerge che la docente partecipa e organizza eventi musicali in giro per l’Italia nei giorni di assenza da scuola. Così scattano le indagini della Guardia di Finanza di Vercelli. L’11 maggio 2015 parte l’atto di citazione della procura contabile, anche in virtù del fatto che la professoressa non si sarebbe mai sottoposta a visita collegiale, malgrado i tanti certificati. A ottobre 2015, la docente si costituisce in giudizio e con una memoria deduce la nullità della citazione per «omessa osservanza dei termini a comparire», rileva di non essere mai stata sottoposta a provvedimenti disciplinari da parte dell’Ufficio scolastico regionale e ribadisce la veridicità dei certificati medici. Ma la Corte dei Conti ribadisce che appare «indubitabile che un’assenza dal luogo di lavoro durante l’orario di servizio, ingiustificata perché dedicata a chiare finalità personali, comporta indebita percezione della retribuzione. Perciò in assenza della prestazione lavorativa non è dovuta la retribuzione che, se erogata, deve essere restituita». (i.b.)

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