Bagni, Bolkestein imbrigliata: gara non subito e tutele ai balneari
L’Europa boccia le proroghe automatiche delle concessioni ma lascia varchi al governo: pronto un emendamento-ponte
La proroga «automatica» (e indiscriminata) delle concessioni demaniali è illegittima. Contrasta con le norme di libera concorrenza contenute nella direttiva Bolkestein in vigore in Europa dal 2006. Non sorprende la sentenza della Corte Europea di Giustizia. L’Italia non aveva il potere, con una legge nazionale, di prolungare le concessioni dal 2015 al 2020 «in assenza di qualsiasi procedura di selezione fra i potenziali candidati».
NIENTE ASTE. La decisione è inequivocabile. Eppure non si abbatte come un terremoto sull’Italia. Intanto perché è già pronto un provvedimento per far mantenere valide le attuali concessioni «nella fase di transizione». Eppoi perché la sentenza lascia margini di manovra all’Italia per legiferare. Per mettere ordine nella materia, appellandosi ad alcuni principi fondamentali: che le procedure di selezione sono necessarie dove le «risorse naturali» - le spiagge o i beni demaniali da assegnare in concessione - scarseggino, come sostenuto dall’Avvocatura di Stato nella difesa presentata dall’avvocato Pietro Garofoli; che deve essere riconosciuto il valore di impresa creato con gli investimenti dai concessionari “in carica”; che un imprenditore straniero può venire a investire in Italia nel caso in cui «le concessioni presentino un valore transfrontaliero certo».
CONCESSIONARI RISARCITI. In concreto questo cosa significa? Che il governo, già pronto a legiferare, non metterà gli stabilimenti all’asta. Che nella legge delega, già illustrata alle Regioni e alle associazioni di categoria le scorse settimane, terrà conto di due parametri: il valore di impresa, appunto, prevedendo l’obbligo di un indennizzo (anche se il governo non lo chiama così) per il concessionario uscente, da parte dell’imprenditore che subentrasse nella concessione; il valore della professionalità del concessionario storico.
MODELLO TOSCANO. Più o meno quello che sostiene la legge sulle concessioni demaniali della Toscana, impugnata dal governo davanti alla Corte Costituzionale. Non è stato considerato opportuno, infatti, che la Toscana si mettesse a legiferare in tema di concessioni «nelle more della sentenza della Corte Europea», rischiando di complicare i rapporti fra Italia e Ue. In aggiunta, lo Stato ritiene che la materia del demanio sia una materia di propria esclusiva competenza sulla quale può legiferare solo il Parlamento (o il governo su delega) per dare una normativa identica a tutte le regioni.
VALUTARE CASO PER CASO. Queste beghe, giuridico-politiche, comunque non inficiano le intuizioni della Toscana. E, soprattutto, non cambiano la sostanza della sentenza che garantisce all’Italia la possibilità di valutare (quasi) caso per caso, come applicare la Bolkestein. Proprio nella sentenza si legge che «spetta al giudice nazionale se debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per la scarsità di risorse . Il fatto che le concessioni siano rilasciate a livello comunale deve essere preso in considerazione per determinare se le aree che possono essere oggetto di sfruttamento economico siano in numero limitato».
Non a caso, Graziano Giannessi, presidente toscano dei balneari di Confcommercio, parla di una sentenza che «non lascia spiragli, ma proprio finestre aperte». E anche Fabrizio Lotti, presidente toscano dei balneari di Confesercenti ritiene la sentenza un provvedimento non punitivo. Quindi, ora, tutti sotto a lavorare per gestire le due fasi del dopo sentenza: quella transitoria e quella definitiva, con la legge delega che il governo dovrà approvare. Ma in quali tempi?
LA FASE TRANSITORIA. A dare una risposta è il deputato di Area Popolare Sergio Pizzolante che, con il collega del Pd Tiziano Arlotti, ha predisposto un “emendamento ponte” per salvaguardare gli attuali concessionari nelle more della legge di riforma della materia. A presentare l’emendamento al decreto legge Enti locali in commissione Bilancio alla Camera sarà il relatore Antonio Misiani.
«L’emendamento, pronto da tempo ma non presentabile prima della sentenza - esordisce Pizzolante - prevede di riconoscere una “fase di transizione”, durante la quale resteranno in vigore le attuali concessioni». La fase transitoria - prosegue Pizzolante - è «dovuta per riconoscere che su un bene pubblico, sulla base di regole precedenti, non cancellate, ci sono 30mila imprese e circa 300.000 persone che prestano servizi al posto dello Stato: vigilanza, sicurezza e pulizia. Quindi, esiste un principio di interesse generale del Paese a mantenere in vigore le attuali concessioni».
TRATTATIVA IN EUROPA. La durata della fase di transizione sarà oggetto di trattativa in Europa. Allo scadere entrerà in vigore la legge che il governo approverà su delega del Parlamento.
EVIDENZE PUBBLICHE. La legge, predisposta dal ministro per gli Affari regionali Enrico Costa, prevederà procedure di «evidenza pubblica - conferma Pizzolante - ma non aste. L’ asta, infatti, prevede un contendere economico, invece nel nostro caso, il canone sarà stabilito dallo Stato e resterà invariato». A fare la differenza, dunque, sarà il progetto di valorizzazione del bene pubblico. E nella valutazione saranno presi in considerazione due parametri, evidenzia il ministro Costa: gli investimenti effettuati dai concessionari e la loro professionalità.
VALORE DELL’IMPRESA. Specifica Pizzolante: «Nella valutazione delle proposte, ci deve essere un riconoscimento del valore commerciale dell’impresa che non può essere ignorato. Lo stabilisce, fra l’altro, anche una sentenza della stessa Corte europea sui giochi che sancisce il diritto di prevedere un riconoscimento per il valore di impresa ai concessionari uscenti. Questo significa che l’imprenditore che dovesse prevalere dovrebbe pagare al concessionario uscente il valore della sua impresa. Impresa che ha un valore commerciale e di mercato». Di fatto l’indennizzo di cui parla la Toscana nella propria legge, impugnata davanti alla Consulta.
INVESTIMENTI FATTI. Del resto, il riconoscimento degli investimenti sostenuti dai concessionari era anche uno dei punti della difesa presentata dall’Avvocatura di Stato davanti alla Corte di Giustizia. In particolare, l’Avvocatura insisteva sul principio del “legittimo affidamento”, della certezza di un concessionario di poter effettuare investimenti su un bene demaniale, considerando legittima la concessone ottenuta, in virtù di una legge nazionale.
Infatti, l’Avvocatura aveva sostenuto che migliaia di aziende avessero investito milioni di euro per valorizzare i beni pubblici. E la Corte, di nuovo, riconosce la legittimità del principio, purché non applicato in modo “indiscriminato”. «Il legittimo affidamento - si legge nella sentenza - richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo e ha effettuato i relativi investimenti. Ma questa giustificazione non può essere invocata a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutti».
PUNTI ALLA PROFESSIONALITÀ. Nella valutazione del progetto, inoltre, la legge delega prevederà anche «una premialità - aggiunge Pizzolante - per la professionalità dei concessionari. In sede di gara si riconosce un punteggio per la professionalità acquisita dai balneari». I dettagli saranno definiti nei decreti attuativi della legge delega, ma i principi sono definiti. E non sono diversi da quelli del modello toscano.
IL PROBLEMA TOSCANO. «Ma la legge toscana - ammette Pizzolante - nel momento in cui risolveva la questione delle concessioni, nelle more della sentenza della Corte, creava un problema nella trattativa complessa con l’Europa. Il governo, non poteva non impugnarla: la direttiva europea supera le leggi nazionali, figurarsi quelle regionali. Insomma, quella toscana era una norma che intralciava il percorso della legge nazionale». Invece - sostiene Pizzolante - oggi, con la sentenza appena uscita, la legge nazionale si può inserire nell’articolo 12 della Bolkestein che prevede una procedura di selezione fra candidati «potenziali, con garanzie di imparzialità e trasparenza, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili».
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