Attenzione
Imu e Tasi scadono il 16 giugno, ecco le novità
Tax day: per la tassa comunale sui rifiuti decidono le amministrazioni, sugli immobili sono esentati i proprietari della prima casa
Chi non ama il ricorso alla lingua inglese può evitare tax day consultando il calendario: sarà un giovedì. Un giovedì all’insegna delle spese fiscali. Scadono il 16 giugno i termini per il pagamento di Tasi e Imu. Lo sesso giorno va definito l’iter per la dichiarazione dei redditi. La scadenza per versare la prima rata per l’imposta sui rifiuti (Tari) varia invece da comune a comune .
IMU E TASI. Sul fronte degli immobili la novità più interessante riguarda sicuramente l’abolizione del balzello sulla prima casa: addio Imu e Tasi. Perché due tasse sull’abitazione? La differenza sostanziale tra le due imposte sta nella loro natura ma entrambe vanno versate al Comune e insieme alla Tari (tassa sui rifiuti) costituiscono l’Imposta comunale unica (Iuc). La Tasi è il tributo che garantisce all’Ente la copertura dei servizi indivisibili (manutenzione strade, luce, verde pubblico, ecc...) e va pagata sugli immobili (esclusa la prima casa) mentre l’Imu è l'imposta sulla proprietà e si versa sia per gli immobili (non più la prima casa) che sui terreni.
PRIMA CASA. A beneficiare di quanto previsto dall'ultima manovra finanziaria saranno proprietari e affittuari. Niente cambia, invece, per chi ha qualcosa in più come i titolari di un secondo immobile o di una prima casa di lusso che dovranno versare l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Le rate saranno di importo identico e potranno essere pagate - tramite modello F24 - anche in un’unica soluzione (a giugno) visto che è già scaduto il termine concesso ai Comuni per ritoccare le aliquote o intervenire sulla quota “locale” delle tariffe. Quindi, non ci dovrebbero essere delle sorprese a conguaglio visto che il calcolo della tassa è ormai cosa certa. Attenzione, però, alla definizione di prima casa: è il luogo in cui «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Se questa condizione non sussiste le agevolazioni decadono e anche chi possiede un solo immobile è chiamato a pagare Imu e Tasi.
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INQUILINI. L’esenzione dal pagamento sulla prima casa vale anche per gli affittuari o i comodatari a patto che abbiano preso la residenza nell’immobile. Se non sussiste questa condizione è dovuto il pagamento della Tasi dal 10 al 30 per cento (dipende da cosa prevede il regolamento comunale). La quota restante spetta al proprietario. Per i fabbricati che non siano abitazioni principali la novità rilevante riguarda l’uso gratuito in concessione ai figli o ai genitori. La legge di Stabilità concede il dimezzamento della base imponibile (in pratica l’intera tassa) a patto che sussistano alcune condizioni. Nello specifico l’immobile non deve essere di lusso e va affidato a parenti di primo grado che vi abbiano preso la residenza. Altra condizione che è andrà a colpire diversi “furbetti” delle seconde case impone al proprietario di avere la residenza nello stesso comune della casa concessa gratuitamente al parente. Quindi, addio seconde case in montagna con Imu e Tasi quasi dimezzate grazie al figlio che si era prestato prendendo la residenza.
CALCOLATORI. La legge di Stabilità ha introdotto alcune esenzioni e riduzioni (sconti del 25 per cento nei canoni concordati o imponibile al 50 per cento per gli immobili storici) per il resto il calcolo di Imu e Tasi segue le stesse procedure degli anni passati.
Per ottenere la cifra che si dovrà pagare nell’intero anno serve la delibera con il quale il Comune su cui insiste l’immobile ha stabilito le aliquote per l’anno in corso. A quel punto, con la rendita catastale in mano, si può consultare uno dei vari calcolatori online (come su www.amministrazionicomunali.it) che restituisce la quota di acconto e saldo da versare.
Per fare un esempio consideriamo il caso di un appartamento (classe A/2) senza pertinenze, con rendita catastale di 524,20 euro e che sia dato in comodato d'uso gratuito (quindi con la riduzione del 50 per cento prevista dalla Stabilità) dal padre al figlio. Nel caso in cui il Comune abbia deliberato le aliquote del 10,6 per mille sull’Imu e dello 0,18 per mille sulla Tasi, l’importo peserà sulle tasche del proprietario 466 euro di Imu e 7,93 euro per la Tasi (da suddividere con il comodatario in base alle percentuali di spartizione previste dal regolamento comunale).
PAGAMENTO E SANZIONI. Il versamento del saldo deve essere effettuato tramite modello F24 entro il 16 giugno. I ritardatari o chi si fosse accorto di aver pagato meno del dovuto possono mettersi in regola grazie al ravvedimento operoso (vale per Tasi, Tari e Imu). Il ravvedimento evita futuri accertamenti e multe che sarebbero ben più salate. In caso di ritardi brevi (entro i 14 giorni dalla scadenza) la nuova normativa prevede il versamento di una sanzione pari allo 0,1% dell'imposta per ogni giorno di ritardo. Se la regolarizzazione avviene tra 15 e 30 giorni dalla scadenza la sanzione la mora sale all'15 per cento fisso mentre da uno a tre mesi cresce fino 1,67 per cento fisso. Dal novantesimo giorno di ritardo in poi si paga il 3,75 per cento fisso in più rispetto al dovuto.
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