Il Tirreno

Toscana

lA GUERRA della spazzatura

di Ilaria Bonuccelli

Livorno si deve adeguare. Deve entrare nell’Ato Costa dei rifiuti. Non ha più motivi (né scuse) per opporsi all’ingresso nell’Autorità che gestisce il servizio di smaltimento in decine di città e...

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Livorno si deve adeguare. Deve entrare nell’Ato Costa dei rifiuti. Non ha più motivi (né scuse) per opporsi all’ingresso nell’Autorità che gestisce il servizio di smaltimento in decine di città e paesi, da Massa Carrara a Livorno, passando per Pisa e Lucca. Il Tar della Toscana smonta tutte le opposizioni mosse dal Comune di Livorno e da Aamps, la società che gestisce la raccolta della spazzatura, alla politica regionale dello smaltimento dei rifiuti. In verità, il Tar fa di più. Mette una pietra tombale alla guerra di Livorno e alla sua voglia di indipendenza. Dichiara «manifestamente infondata la questione costituzionale» sollevata a monte del piano dei rifiuti, degli impianti e di tutto il resto. L’Ato della Costa - stabilisce il Tar - è il legittimo ente gestore del ciclo dei rifiuti. Non c’è altro soggetto che può occuparsi del servizio.

SENTENZA BOMBA

La sentenza depositata pochi giorni fa e appena notificata a tutti gli interessati è chiara. Non lascia spazi a interpretazioni. Su nessun punto contestato da Comune di Livorno e Aamps che si costituisce per rafforzare la posizione dell’ente locale, contrario a entrare non solo nell’Ato Costa ma anche alla gara per individuare il gestore unico del servizio.

ATO COSTA LEGITTIMO

Alla base di tutto il contenzioso, per il Comune di Livorno c’è l’illegittimità dell’Ato Costa, istitutito con legge regionale nel 2011. Secondo Livorno, infatti, la Regione non avrebbe avuto il potere per creare questo ente e affidargli la gestione dello smaltimento comprensoriale dei rifiuti. Averlo fatto sarebbe stato solo un modo «surrettizio per riproporre le vecchie autorità di ambito abrogate dallo Stato» nel 2009. Non a caso, per il Comune di Livorno, la Regione avrebbe dovuto solo favorire «collaborazioni leggere fra amministrazioni locali per la gestione dei rifiuti».

Il Tar non è dello stesso avviso. E scrive che l’abrogazione delle vecchie autorità è stata «accompagnata dall’attribuzione alle Regioni del dovere/potere» di istituire enti di governo del settore rifiuti. In altre parole, la legge «consente alle Regioni di istituire enti autonomi di gestione del settore rifiuti», come ribadito peraltro dalla stessa Consulta con due sentenze del 2011 e del 2015. Quindi Livorno non può più invocare l’inconstituzionalità dell’Ato Costa.

PIANO RIFIUTI ATTUABILE

Al tempo stesso, il Tar respinge tutti gli altri motivi di reclamo del Comune di Livorno che contesta l’illegittimità del piano straordinario dei rifiuti aggiornato dall’Ato Costa a luglio 2015. Infatti, davanti al tribunale amministrativo l’ente locale impugna la delibera del piano in questione e tutti gli atti collegati. Ma il Tar sostiene che le contestazioni mosse sono infondate o non basate su prove concrete.

Oltre a denunciare il contrasto del piano alle normative nazionali e comunitarie, Livorno denuncia almeno tre aspetti che rendono inattuabile il programma dell’Ato per lo smaltimento dei rifiuti sulla costa. Il primo è la stima dei rifiuti che verrà prodotta fra il 2016 e il 2020; poi ci sono la stima e quantificazione degli impianti necessari ad attuare raccolta e smaltimento.

Il Tar respinge ogni accusa di contrasto del piano con le normative vigenti. E anche di inadeguatezza delle previsioni.

STIME CORRETTE

Intanto riguardo alla produzione dei rifiuti, il Tar avverte che non si deve sottostimare la possibile produzione di spazzatura perché questo comporterebbe un rischio enorme per il pia, ma neppure si deve eccedere nella stima. «L’aspettativa di produzione dei rifiuti - si legge nella sentenza - approvata dall’Ato Costa per il periodo 2016-2020 è improntata a corretti criteri prudenziali. La scelta di ancorare la previsione agli obiettivi di riduzione dei rifiuti previsto dal piano regionale di gestione appare caratterizzata da criteri di razionalità e concretezza».

Al contrario, l’opposta soluzione avanzata dal Comune di Livorno «appare sostanzialmente generica e non sorretta da dati scientifici probanti».

PREVISIONI SU IMPIANTI

E SPRECHI

Allo stesso modo, il Tar contesta al Comune di Livorno di non «specificare il contrasto tra il piano di aggiornamento (dello smaltimento dei rifiuti) impugnato e il successivo bando per la gestione del piano e il Piano nazionale di riduzione degli sprechi alimentari». Non fondate, infine, vengono considerate dal Tar le contestazioni mosse da Livorno all’Ato riguardo alle stime e alla quantificazione degli impianti di smaltimento della spazzatura. Intanto perché il piano «non comprende solo discariche, ma anche impianti di trattamento biologico (anaerobico) e compostaggio».

Infine, il ricorso a impianti di smaltimento privati - sottolinea il Tar - è previsto solo «come ipotesi in caso di ritardo nella realizzazione degli impianti di trattamento biologico». Un “paracadute”, una clausola di salvaguardia che il Comune non avrebbe alcun interesse a impugnare. Come tutto il resto. Per questo il ricorso viene rigettato. In tutto e per tutto.

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