Il Tirreno

Toscana

Pensioni, maternità e impiego: zoom sui diritti

Felice Silvestri
Pensioni, maternità e impiego: zoom sui diritti

Come devono essere considerate ai fini previdenziali le gravidanze nei periodi fuori dal rapporto di lavoro

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I casi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e la possibilità della loro utilizzazione ai fini pensionistici, nonché l’astensione anticipata dal lavoro per maternità, sono stati oggetto, in questi ultimi tempi, di numerosi quesiti telefonici. Ritenendo di fare cosa utile esaminiamo il caso di maternità fuori dal rapporto di lavoro, riservandoci di considerare con un successivo servizio l’astensione anticipata dal lavoro per maternità.

Per i casi di maternità, avvenuti al di fuori dal rapporto di lavoro, sono riconosciuti, ai fini pensionistici, gli stessi diritti previsti per gli eventi avvenuti in attività lavorativa, con la possibilità di recuperare i periodi di assenza facoltativa e di congedo parentale se dipendenti. Mentre la contribuzione per la maternità vera e propria è riconosciuta gratuitamente, quella riferita alle assenze facoltative ed al congedo parentale comporta il pagamento di un riscatto. Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro la madre ha diritto alla copertura gratuita. L’accredito gratuito del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche nel caso di figli nati fuori dall’Italia. Per i 3 mesi successivi al parto, la copertura gratuita è riconosciuta al padre lavoratore se all’epoca il figlio risultava affidato in via esclusiva o se la madre risultava deceduta o gravemente ammalata. Per chi non risultava all’epoca legato da un rapporto di lavoro, è ammesso il riscatto a pagamento dei periodi di assenza facoltativa usufruibili dal personale in attività lavorativa. Per periodi anteriori all’anno 1978 può usufruire del beneficio solo la madre fino ad un periodo massimo di 6 mesi, dopo il riposo obbligatorio post partum, per ogni figlio. Per il periodo compreso tra il gennaio 1978 ed il marzo 2000, il riscatto a pagamento, sempre per un periodo massimo di 6 mesi, può essere richiesto anche dal padre, in alternativa alla madre. Dall’aprile 2000 in poi, le assenze facoltative dal lavoro per l’assistenza dei figli (congedi parentali) sono diventate più lunghe e flessibili perché usufruibili entro gli 8 anni di vita dal bambino. I genitori possono assentarsi complessivamente per 10 mesi (11 mesi se il padre si assenta per più di 3 mesi). Per il genitore single il congedo ha la durata massima di 10 mesi. E’ da tener presente che il decreto legislativo n. 80/2015 consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio, in luogo dal precedente limite di 8 anni di vita operativo fino al 24 giugno. L’Inps, a questo riguardo, ha precisato che per il mese di luglio le domande di congedo parentale per i figli dagli 8 ai 12 anni, dovranno essere presentate con modalità cartacea. Con la copertura gratuita e a pagamento il periodo massimo di recupero ai fini pensionistici è di 5 anni.

La contribuzione riconosciuta vale sia per il raggiungimento del diritto alla pensione, compresa quella anticipata sia per la determinazione del suo importo.

Un esempio. Una lavoratrice con due figli nati al di fuori di un rapporto di lavoro anteriore al 1995 e con circa 17 anni e 3 mesi di contributi alla fine dell’anno 1995: ella, non potendo far valere 18 anni di contributi alla fine del 1995, otterrebbe la pensione calcolata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995 e con quello contributivo dal primo gennaio 1996 in poi. Recuperando 12 mesi (6 per ogni figlio) di assenza facoltativa mediante riscatto, consegue al 31 dicembre 1995 una anzianità contributiva superiore ai 18 anni e matura il diritto alla pensione calcolata con il sistema retributivo fino all’anno 2011 e con quello contributivo dal primo gennaio 2012 in poi, beneficiando di un incremento di pensione di circa il 15%.

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