Sicurezza
Alluvione a Prato, ipotesi tribunale per i rimborsi
Maltempo: eventi come quello del 2 novembre sono definiti “catastrofali” dalle compagnie ma finora in pochi si sono dotati della specifica (e costosa) copertura assicurativa
PRATO. È prevedibile che i danni provocati dall’alluvione del 2 novembre avranno uno strascico nei Tribunali da parte di chi, in attesa dei ristori statali, vorrà avere un rimborso dagli enti locali o dalle compagnie assicurative. A questo proposito, l’interpretazione corrente fornita dalle assicurazioni è che i danni ai beni mobili e immobili assicurati contro gli eventi atmosferici non saranno liquidati perché in questo caso si è trattato di un evento “catastrofale”, che nel gergo assicurativo è una polizza che copre terremoti, inondazioni e anche le cosiddette “bombe d’acqua” come quella che si è abbattuta sulla Toscana due settimane fa. Però quasi nessuno ha una polizza di questo tipo perché i premi sono astronomici, ma leggendo alcune recenti sentenze della Cassazione si scopre che forse c’è uno spiraglio per chi vuole chiedere questi rimborsi.
Le compagnie assicurative, infatti, sostengono che per certificare l’esistenza di un evento “catastrofale” è sufficiente la dichiarazione dello stato di emergenza, avvenuta lo scorso 3 novembre. In realtà la suprema corte dice una cosa un po’ diversa. In un’ordinanza della sesta sezione civile (la 18856 del 2017) e in tre sentenze (sezioni unite 5422/2021, civile 14861/2019 e civile 30521/2019) si sostiene il principio in base al quale «affinché un evento meteorologico possa assumere rilievo causale esclusivo e, dunque, rilievo di caso fortuito (quello regolato dall’articolo 2051 del Codice civile ndr), occorre che esso rivesta i caratteri dell’imprevedibilità (intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento) e dell’eccezionalità (da intendersi come una sensibile deviazione, ed appunto eccezione, dalla frequenza statistica accettata come normale)».
In altre parole, non è sufficiente che lo Stato dichiari lo stato di emergenza, ma a causa dei “noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese”, non si possono considerare come imprevedibili «eventi atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti». Dunque, per classificare un evento come “catastrofale” c’è bisogno di qualcosa in più. In particolare di un’indagine sui dati pluviometrici. È piovuto così tanto che non si poteva prevedere? Oppure è piovuto tanto ma si poteva prevedere?
La questione, indirettamente, è stata sollevata anche dal sindaco di Prato Matteo Biffoni all’indomani del disastro, quando ha polemizzato con le previsioni della Regione (allerta gialla per il rischio pioggia e arancione per il rischio idrogeologico, clamorosamente smentite dall’accaduto). Lo stesso sindaco che però ha in più occasioni definito eccezionale quanto successo.
Basterà questo per chiedere un risarcimento agli enti locali? Non è detto, e comunque al momento non risulta che siano stati presentati esposti in Procura. Nei confronti delle compagnie assicurative la questione è aperta. Qualcuno tra gli assicurati contro gli eventi atmosferici proverà certamente a far valere le proprie ragioni in sede civile. Lì bisognerà vedere che cosa c’è scritto nelle polizze.
Nel disegno di legge di bilancio, uscito alla fine di ottobre, è previsto l’obbligo per le aziende di stipulare polizze che coprano il danno “catastrofale”. Anche questa è una questione aperta. Ma se l’ipotesi si passerà alla legge bisognerà poi vedere quanto saranno alti i premi delle polizze e, quindi, chi se li potrà permettere.
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