Sicurezza
Maglificio pratese vince causa contro la previdenza Enasarco
Accogliendo il ricorso, il giudice ha annullato una sanzione di oltre 65mila euro arrivata alla ditta dall’ente degli agenti di commercio. Un precedente per altri casi
PRATO. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di un maglificio pratese rappresentato dall’avvocato Lorenzo Rocchi ed ha annullato la sanzione di oltre 65mila euro che le era stata irrogata dalla Fondazione Enasarco, l'ente previdenziale degli agenti di commercio. Quest’ultima infatti aveva sanzionato il maglificio pratese, e sembra che negli ultimi anni lo abbia fatto in modo analogo con molte altre aziende del distretto pratese, contestando una omessa contribuzione a proprio favore. L’Enasarco infatti sostiene che i rapporti che molti maglifici intrattengono con i propri intermediari di riferimento siano rapporti d’agenzia, e quindi soggetti a contribuzione Enasarco, anziché rapporti di procacciamento d’affari che invece sono esenti da contribuzione.
L’ente, nella propria indagine ispettiva attraverso la consultazione dei documenti contabili raccolti, ha riscontrato la ripetitività delle occasioni di collaborazione nel tempo e la rilevanza degli importi versati a titolo di provvigione agli intermediari che, secondo la propria interpretazione, indicherebbero l’esistenza di un rapporto caratterizzato dagli elementi della stabilità e della continuità, tipici del rapporto d’agenzia.
Molte aziende, di fronte all’irrogazione di una sanzione di tale natura, semplicemente si arrendono -ancorché di mala voglia- e pagano la Fondazione in forma ridotta, molte altre invece decidono di intraprendere la via dell’impugnazione giudiziale. È il caso del maglificio (che per il momento preferisce rimanere anonimo) che, a fronte di una sanzione salata per cinque anni di presunti omessi contributi, ha deciso prima di intraprendere la strada del ricorso amministrativo, avanti al Comitato Interregionale per rapporti di lavoro (ottenendo un nulla di fatto), e poi, con l'assistenza dell’avvocato Lorenzo Rocchi del foro di Prato, del ricorso giudiziale davanti al Tribunale di Roma. «La questione è tutt'altro che semplice perché, non esistendo una disciplina specifica del codice civile che definisce la figura del procacciatore d'affari, la differenza tra le due fattispecie è labile e tutta giurisprudenziale», racconta l’avvocato Rocchi.
Il procedimento si svolgeva con una serie di botta e risposta, con la difesa dell'ente previdenziale che evidenziava l'esistenza di rapporti ultradecennali, ininterrotti e molto remunerativi tra il maglificio e gli intermediari. Dall’altro lato, l’avvocato Rocchi sosteneva che tutti questi elementi, di per sé, non potevano essere considerati idonei a differenziare i due rapporti, senza il collegamento con altri due elementi fondamentali: la “stabilità” e la “coordinazione”. In particolare l'avvocato Rocchi insisteva sul fatto che durata prolungata e intensità del rapporto con gli intermediari, non possano definire una relazione lavorativa “stabile” se non vi è, in aggiunta, anche un vincolo che lega i soggetti al di là del singolo affare.
«I procacciatori, dei quali tante azienda pratesi si servono per vendere il proprio prodotto soprattutto nel mercato estero, sono infatti sì in contatto da molti anni sempre con gli stessi fornitori, ma in virtù di relazioni fragili, mutevoli da un momento all'altro in ragione delle variazioni del mercato – dice l’avvocato Rocchi nell’atto difensivo – E a differenza di quanto succede con gli agenti di commercio, procacciatori e aziende non condividono una vera strategia di mercato finalizzata alla promozione del prodotto o al raggiungimento di obiettivi condivisi: un procacciatore non viaggia mai con un campionario dell'azienda ed anzi tende a mettere in concorrenza più fornitori nell’interesse non di un soggetto in particolare ma dell'affare in sé».
La causa si è conclusa con la vittoria del maglificio pratese, il Tribunale di Roma ha dichiarato inesistente il credito di cui al verbale ispettivo per tutti e quattro i rapporti che erano stati contestati, fissando così (in attesa di un eventuale procedimento d’appello) un precedente importante per le aziende del distretto pratese. Il precedente è particolarmente rilevante perché, date le dimensioni medie delle aziende del distretto, il ricorso ai procacciatori d'affari è estremamente diffuso. Se ogni rapporto di procacciamento, solo perché continuo e remunerativo, fosse infatti dall’oggi al domani ricondotto alla fattispecie del contratto di agenzia, si genererebbe uno tsunami che manderebbe in crisi moltissime aziende.
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