Gioco
L’avvocato: «Il giro dell’isolato non è proibito per decreto»
prato
No, il giro dell’isolato non è proibito. Lo spiega in questo intervento Giacomo Salvadori, giovane avvocato pratese, dottore di ricerca all’Univerità di Pisa e all’Universitad autonoma di Madrid.
«Quella di circolazione (art. 16 Cost.) - scrive Salvadori - pareva ormai essere una libertà inalienabile: dal dopoguerra ad oggi non vi era mai stato motivo per rimetterla seriamente in discussione sull’intero territorio nazionale, ed anzi il processo di integrazione europea ne aveva ampliato la portata. La gravissima epidemia sanitaria di Covid-19 ci ha costretto, tra le altre cose, a riflettere sui meccanismi di normazione emergenziale, nonché sull’incidenza delle misure eccezionali di sanità pubblica sulle nostre libertà basilari (finanche quella di passeggiare). Il Governo è intervenuto con una lunga serie di norme di rango primario e secondario. Dopo la deliberazione dello stato d’emergenza, il decreto legge 6/2020 ha fornito uno scampolo di legittimazione democratica alle misure di contenimento dell’emergenza che sarebbero state attuate dalle Autorità competenti, in primis dal Presidente del Consiglio. La normazione per decreto della quarta carica dello Stato non aveva mai avuto occasione (né giustificazione) per assumere un ruolo così centrale nella produzione normativa. Il diritto di spostamento è stato inevitabilmente compresso dai decreti, senza tuttavia venir sospeso: ed in effetti, a dispetto del motto “state a casa”, risulta intatto nella sua misura minima, certamente ridotta nella dimensione spaziotemporale, talvolta addirittura quantificata in metri esatti da minuziosi Presidenti di Regione. Il decreto legge 19/2020 opera una precisa distinzione tra la generica libertà di «circolazione delle persone» e la più puntuale «possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora», stabilendo che finanche la seconda può limitarsi, ma non sospendersi. In detta prospettiva, dunque, la seconda libertà rappresenterebbe una specificazione (e verosimilmente un presupposto) della prima, delimitandone il contenuto ad uno spostamento circoscritto ai pressi dell’abitazione: una cosa è insomma il mero allontanarsi da casa, varcandone la soglia per abbandonare lo spazio privato; altra è la circolazione vera e propria, ove tale libertà viene esercitata fino al massimo potenziale, in una dimensione spaziotemporale indefinita e tendenzialmente lontana. Il legislatore conferma quindi che le esigenze lavorative, sanitarie o di necessità consentono spostamenti anche a lungo raggio, mentre il giro dell’isolato non richiede giustificazioni, poiché la sua legittimità non è mai venuta meno. Scongiurando scenari peggiori, tolleriamo dunque di buon grado le ragionevoli (e temporanee) limitazioni alle nostre libertà costituzionali, consapevoli delle preminenti esigenze di salute pubblica e del carattere delle misure rigorosamente informato a proporzionalità ed adeguatezza. E continuiamo a godere della nostra passeggiata quotidiana per spezzare l’isolamento fisico e mentale, nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità (divieto di assembramenti e di accesso a parchi e giardini, distanza interpersonale, prossimità a casa) e, non ultimo, del buon senso: sarebbe un vero peccato, infatti, pretenderlo da chi ci governa per poi farne noi per primi cattivo uso». —
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google