Il Tirreno

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Gida non deve pagare il contributo per la bonifica

Pasquale Petrella
Una veduta del depuratore di Baciacavallo gestito da Gida spa
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Una veduta del depuratore di Baciacavallo gestito da Gida spa

La Commissione tributaria provinciale di Prato ha accolto il ricorso dell’ente contro una cartella di 582.800 euro emessa dal Consorzio 3 Medio Valdarno

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PRATO. Annullata dalla Commissione Tributaria provinciale di Prato la cartella di pagamento per 582. 800 euro relativa al contributo di bonifica per il 2016 emessa dall’Agenzia delle Entrate di Prato su richiesta del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno nei confronti di Gida (Gestione impianti depurazione acque spa) per «difetto di motivazione dell’atto e dell’infondatezza della prete sa azionata». È stata questa la sentenza emessa dalla Commissione presieduta da Graziella Glendi con a latere i giudici Giacomo Pieragnoli ed Alberto Toccafondi.

La decisione è arrivata a seguito del ricorso presentato dall’avvocato Alberto Valentini per conto di Gida, contro la cartella. Ricorso che si opponeva anche all’avviso di pagamento emesso dal Consorzio di bonifica per il 2017 per un pari importo e che invece è stato respinto in quanto la Commissione non si è ritenuta territorialmente competente, lasciando aperta la porta invece per un ricorso successivo qualora l’avviso si tramutasse in una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Prato.

Il contributo di bonifica si riferisce alla proprietà di terreni e fabbricati e di contributo per l’utilizzo dei canali consortili o acque per recapiti di scarico. Gida, tramite l’avvocato Valentini, si è opposta sostenendo che il Consorzio non ha il potere di riscuotere direttamente a mezzo ruolo, in riferimento alla cartella di pagamento... «riconducibile ai servizi di raccolta, collegamento, scolo ed allontanamento acque reflue sono esentati gli immobili in relazione ai quali, come nel caso di specie, è corrisposta la tariffa di servizio di fognatura e depurazione, tenuto conto che Gida non scarica ma si limita a sottoporre a trattamento depurativo le acque reflue civili ed industriali, per di più senza trarne alcun vantaggio diretto e specifico, e non le acque meteoriche, con la conseguenza che la sua posizione non è equiparabile a quella del gestore del servizio idrico integrato, essendo diverso il titolo di contribuzione di quest’ultimo...» Nel ricorso inoltre si sottolineava che la procedura negoziale fra l’Autorità d’ambito e il Consorzio di bonifica doveva produrre effetti solo nei confronti delle parti, ovvero il canone avrebbe dovuto esser pagato da Publiacque spa e «non può gravare su soggetti diversi». L’avvocato Valentini sottolinea nel ricorso che fino al 2015 quando il contributo veniva richiesto a Publiacqua spa i relativi costi erano stati coperti dalla tariffa sul servizio applicata in bolletta e che quando il contributo è stato richiesto a Gida, non c’è stata alcuna riduzione nelle bollette di pagamento degli utenti di Publiacqua spa «siano essi cittadini o industriali».

Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, rappresentato dagli avvocati Domenico Iaria e Gabriella Mattioli, aveva inutilmente richiesto il rigetto del ricorso rifacendosi ad un decreto legislativo del 2006 che dispone che «tutti i soggetti che utilizzano il reticolo idrografico in gestione al consorzio di bonifica per il recapito di acque reflue, ancorché depurate, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in relazione al beneficio ottenuto».

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