Gioco
Revocata maxi-ingiunzione ad azienda del Macrolotto
Il tribunale civile ha dato ragione all’Orditura Vitiello: il Consorzio aveva chiesto quasi 180mila euro per i contributi versati nell’arco di trent’anni
PRATO. Anno 1978, Andreotti è per la quarta volta al governo e Lucio Battisti cantava “Una donna per amico”. A Prato il Macrolotto industriale 2 non esisteva ancora. Non esisteva nemmeno l’Orditura Vitiello, colpita nell’aprile 2014 da un decreto d’ingiunzione del tribunale di Prato. La sua “colpa”? Non aver pagato quasi 180mila euro al Consorzio del Macrolotto 2 nell’arco di trent’anni, dal 1978 al 2008. Ma nel Macrolotto 2 questa piccola lavorazione conto terzi arriverà soltanto nel 2001, nell’attuale insediamento di via del Ferro comprato con un leasing immobiliare della banca: anche Mps Leasing & Factoring è l’altro soggetto chiamato in causa dal Consorzio nell’atto di ingiunzione. Assistite dall’avvocato Stefano Lenzi, sia l’azienda che la società di Mps hanno fatto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. L’hanno ottenuta, dopo cinque anni e mezzo: con una sentenza depositata il 12 settembre scorso, il tribunale civile ha dato ragione al terzista e alla Mps Leasing & Factoring che, nel frattempo, aveva provveduto a versare gli oneri consortili nelle casse del Consorzio.
La giudice Giulia Simoni ha accolto il ricorso, dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo emesso cinque anni prima dallo stesso tribunale. Una boccata d’ossigeno per l'orditura che rischiava di finire schiacciata sotto il macigno di un pagamento che, in realtà, non era dovuto prima del 2008. La sentenza, in pratica, fa valere per gli oneri consortili il principio della prescrizione quinquennale sancita dall’articolo 2.948 del codice civile. D’altro canto, è solo nell’ottobre 2013 che per la prima volta il Consorzio va a battere cassa con l’orditura per crediti non riscossi da trent’anni. Contributi maturati prima del 2008, per i quali è scattata la prescrizione. «Questa sentenza – spiega l’avvocato Stefano Lenzi - costituisce un precedente importante perché conferma il termine di prescrizione che, nel caso degli oneri consortili, è di cinque anni. Oneri riferiti a trent’anni prima che erano stati richiesti all’azienda in un colpo solo».
Cosa sono i contributi consortili? L’adesione di un impresa al consorzio del Macrolotto 2 – si parla di un’area di circa 150 ettari dove operano oltre 400 imprese - comporta il versamento di una quota annuale per sostenere gli oneri necessari a realizzare le opere di urbanizzazione dell'area. In un consorzio di urbanizzazione funziona come in un condominio: se si è consapevoli di aver acquistato un immobile compreso in un consorzio, in qualche modo l’adesione a quest’ultimo diventa automatica. Ma soltanto nel 2001 l’Orditura Vitiello comprò il capannone dall’immobiliare Le Ripalte srl aderendo così al Consorzio Macrolotto 2: incomprensibili dunque quei crediti dovuti dal 1978 al 2001 e, successivamente, fino al 2008. Gli unici contributi maturati erano quelli dovuti fino al 2011, per un totale di 4.482 euro. In realtà, con questa sentenza il terzista ha vinto due volte: da una parte, la revoca dell’ingiunzione e, dall’altra, l’indennizzo per un esproprio con destinazione a verde pubblico pari a 55.136 euro. Per effetto della compensazione, il Consorzio è stato condannato a pagare circa 50mila euro all’Orditura Vitiello come differenza fra il risarcimento mancato e gli oneri consortili non ancora saldati. —
Maria Lardara
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