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Trentenne morì annegata nella vasca da bagno: il fidanzato patteggia
Due anni di libertà controllata per il benzinaio pratese che era accusato di omicidio colposo per la morte della compagna in un albergo di Firenze
PRATO. Si è chiusa con un patteggiamento la triste vicenda della morte di Claudia Consorti, la trentenne pratese trovata senza vita la mattina del 14 marzo 2017 in una camera dell'Una Hotel di via Pisana a Firenze. Il compagno della donna, Roberto Brini, 50 anni, processato per omicidio colposo, è stato condannato a due anni di libertà controllata ottenendo la sospensione condizionale della pena dal giudice dell'udienza preliminare Sara Farini.
Il difensore di Brini, Manuele Ciappi, aveva proposto il patteggiamento di una pena di un anno di reclusione, che poi è stata convertita in due anni di libertà controllata, mentre l'avvocato Olivia Nati, che rappresenta le parti civili (i genitori e la sorella della vittima) ha depositato indagini difensive per chiarire il contesto e la storia personale di Claudia Consorti.
La trentenne pratese, che lavorava in un'azienda fiorentina di cosmetici, fu trovata morta nella vasca da bagno e gli accertamenti tecnici stabilirono che aveva perso conoscenza ed era annegata in condizioni psicofisiche compromesse dall'assunzione di alcol. La memoria presentata dall'avvocato Nati sostiene che la donna non beveva abitualmente superalcolici e non faceva uso di droghe. Il compagno, che lavora a Prato a un distributore di viale Montegrappa, fu indagato per omicidio colposo. Ora i familiari di Claudia Consorti dovranno decidere se iniziare una causa civile per il risarcimento danni, ma non hanno ancora preso una decisione in questo senso.
In serata Manuele Ciappi, l'avvocato difensore di Roberto Brini, ha diffuso un comunicato in cui si spiegano le ragioni del suo assistito.
"La morte della signora Claudia Consorti, avvenuta in Firenze il 13 marzo 2017 - si legge nel comunicato - è stata causata, secondo il giudizio del collegio dei medici che hanno effettuato i relativi accertamenti, da un fenomeno di asfissia da annegamento: la signora Consorti, infatti, dopo avere assunto ripetutamente alcool e cocaina, si era immersa in una vasca da bagno ed era ivi annegata per inalazione di acqua, essendo in condizioni psico-fisiche così compromesse da impedirle qualunque forma di reazione, salva l’ipotesi che si fosse verificato un episodio di perdita di coscienza dovuta ad aritmia cardiaca da ricondurre all’abuso di cocaina. In relazione a tale decesso il sig. Roberto Brini è stato inizialmente indagato in relazione ai reati di cessione di cocaina (art. 73 dpr 309/1990) e di morte come conseguenza di altro delitto doloso (art. 586 c.p.), sul presupposto che la sostanza stupefacente assunta dalla Consorti nel corso della tragica serata/notte del decesso le fosse stata fornita, sia pure gratuitamente, dal Brini. All’esito delle indagini e, soprattutto, dell’interrogatorio dell’indagato, per come riscontrato dalle risultanze investigative, è emerso che la sostanza stupefacente di cui si tratta era stata acquistata dal Brini e dalla Consorti di comune accordo – pur essendo stata prelevata materialmente dal Brini – e sempre di comune accordo era stata portata dai due fidanzati con sé per la serata che avevano in animo di trascorrere in Firenze. Sulla base di questi accertamenti il Pubblico Ministero, dott. Tommaso Coletta, ha ritenuto infondate le prime e più gravi ipotesi di accusa ed ha mutato l’imputazione a carico del Brini in quella di omicidio colposo (art. 589 c.p.), contestando al predetto, in particolare, di avere agevolato l’assunzione di cocaina realizzata volontariamente dalla ragazza e di avere “concausato” insieme a lei – la quale, maggiorenne e perfettamente capace di intendere e volere, ha consapevolmente e volontariamente deciso di assumere la predetta sostanza stupefacente – lo stato di “assoluta sua impossibilità reattiva a causa di intossicazione acuta da alcol e cocaina” da cui è derivato l’annegamento. Si tratta – come risulta evidente – di una accusa giuridicamente molto complessa, la quale avrebbe consentito al sig. Brini un ampio spazio di contestazione, in particolare per la quota di corresponsabilità assolutamente preponderante attribuibile alla povera deceduta. Di fronte a tale accusa, tuttavia, il sig. Brini, in considerazione del forte legame sentimentale che lo legava alla sig.ra Consorti e del profondo dolore causatogli dalla perdita della compagna, ha deciso di definire il processo nelle forme del c.d. patteggiamento, precisando però testualmente a verbale che tale scelta processuale implicava unicamente una rinuncia alla difesa e non una ammissione di responsabilità ed era dovuta alla volontà di non rivivere all’infinito, attraverso la celebrazione di un lungo processo dibattimentale, fatti e circostanze che avrebbero finito inevitabilmente per rinnovare il dolore causato dalla tristissima scomparsa tanto nei prossimi congiunti della defunta, quanto in lui stesso. Trattandosi di persona esente da qualsiasi pregiudizio penale, che ha seguito un serio percorso di disintossicazione dalla propria condizione di assuntore di droga e di alcol, al Brini è stata applicata, in luogo della pena detentiva (pari ad anni 1 di reclusione), la sanzione sostitutiva della libertà controllata (pari ad anni 2), della quale, peraltro, è stata disposta la sospensione condizionale per anni cinque. Secondo quanto previsto dalla legge, la mancata commissione di altri reati nel termine di cinque anni dalla pronuncia della sentenza odierna, consentirà al Brini di vedere dichiarare l’estinzione del reato e di ogni effetto penale della sentenza, nonché di recuperare appieno il beneficio della sospensione condizionale".
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