Il dolore
Tasse, saldo Imu e Tasi entro lunedì 18
Prato, ecco di chi deve pagare e chi invece non lo deve fare, le aliquote da applicare, le agevolazioni e le riduzioni
2 MINUTI DI LETTURA
PRATO. Lunedì 18 è il termine del pagamento del saldo di Imu e Tasi su modello F24 presso gli uffici postali e bancari. Ecco un rapido promemoria con le regole principali da applicare per adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla legge
Tasi: l’aliquota da applicare è quella del 2,5 per mille sulle seguenti tipologie di immobili: i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Si applica l’aliquota del 1,0 per mille per la seguente tipologia di immobili: i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011. Tutti gli immobili diversi dai precedenti.
Non pagano la Tasi: è esclusa dalla Tasi l’abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati
Imu : le aliquote da applicare sono le seguenti: aliquota 0,6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9; aAliquota agevolata 1.2 per mille per gli immobili censiti nelle categorie D7, C1 e C3 utilizzati direttamente dal proprietario soggetto passivo Imu per lo svolgimento dell'attività produttiva e/o commerciale. Aliquota 1,6 per mille per tutti gli altri immobili.
E’ previsto l’abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) alle seguenti condizioni: non deve trattarsi di unità immobiliari censite nelle categorie A/01 (abitazione signorile), A/08 (ville) e A/09 (castelli e palazzi storici); il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve possedere un unico immobile ad uso abitativo, oltre alla propria abitazione principale; il comodante deve risiedere anagraficamente nonché deve dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il comodatario deve essere residente all’interno dell’immobile concesso in comodato; il contratto deve essere registrato.
Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo due, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario.
Previsto anche l’abbattimento del 25% dell’imposta per gli immobili locati a “canone concordato” di cui alla L. 431/1998.
Esclusione dal pagamento Imu per i terreni agricoli e incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap.
Per poter usufruire delle riduzioni ed esenzioni si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione Imu/Tasi entro il 30 giugno dell'anno successivo (ad esempio riduzioni 2017, dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2018).
Tasi: l’aliquota da applicare è quella del 2,5 per mille sulle seguenti tipologie di immobili: i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Si applica l’aliquota del 1,0 per mille per la seguente tipologia di immobili: i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011. Tutti gli immobili diversi dai precedenti.
Non pagano la Tasi: è esclusa dalla Tasi l’abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati
Imu : le aliquote da applicare sono le seguenti: aliquota 0,6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9; aAliquota agevolata 1.2 per mille per gli immobili censiti nelle categorie D7, C1 e C3 utilizzati direttamente dal proprietario soggetto passivo Imu per lo svolgimento dell'attività produttiva e/o commerciale. Aliquota 1,6 per mille per tutti gli altri immobili.
E’ previsto l’abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) alle seguenti condizioni: non deve trattarsi di unità immobiliari censite nelle categorie A/01 (abitazione signorile), A/08 (ville) e A/09 (castelli e palazzi storici); il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve possedere un unico immobile ad uso abitativo, oltre alla propria abitazione principale; il comodante deve risiedere anagraficamente nonché deve dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il comodatario deve essere residente all’interno dell’immobile concesso in comodato; il contratto deve essere registrato.
Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo due, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario.
Previsto anche l’abbattimento del 25% dell’imposta per gli immobili locati a “canone concordato” di cui alla L. 431/1998.
Esclusione dal pagamento Imu per i terreni agricoli e incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap.
Per poter usufruire delle riduzioni ed esenzioni si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione Imu/Tasi entro il 30 giugno dell'anno successivo (ad esempio riduzioni 2017, dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2018).
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
