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Bpvi: l’indennizzo non costituisce reddito 

Bpvi: l’indennizzo non costituisce reddito 

L’interpretazione della Popolare di Vicenza in merito al trattamento fiscale della transazione

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PRATO. La Banca Popolare di Vicenza in merito al trattamento fiscale degli indennizzi spettanti agli azionisti aderenti all’offerta di transazione «ribadisce di aver effettuato, in sede di strutturazione dell’offerta di transazione con il supporto di un primario studio di consulenza, un’approfondita analisi in merito al trattamento fiscale applicabile all’indennizzo di 9 euro per azione spettante agli azionisti aderenti all’offerta. Sulla base dell’esito di questa analisi la banca ha ritenuto che «, sulla base della legislazione fiscale che regola la materia, l’indennizzo riconosciuto agli azionisti che hanno aderito all’offerta abbia natura risarcitoria e non determini alcun reddito autonomamente e istantaneamente imponibile in capo agli azionisti medesimi. In coerenza, la banca non ha operato alcun tipo di ritenuta al momento dell’erogazione dell’indennizzo che deve essere portato a riduzione del valore di acquisto fiscalmente riconosciuto delle azioni in modo tale che in sede di cessione delle azioni si tenga conto di quanto l’azionista ha già incassato aderendo all’offerta di transazione; in particolare riducendo il valore della minusvalenza eventualmente conseguita (e compensabile con altre plusvalenze eventualmente realizzate su altri titoli) ovvero aumentando (se del caso) il valore della plusvalenza realizzata rispetto al valore di acquisto originario». «In specie – prosegue la Bpvi –, tale indennizzo non è tassabile autonomamente, più precisamente con riferimento alle persone fisiche, società semplici o ad enti non profit, non è tassabile come reddito diverso da indicare nella dichiarazione dei redditi derivante “dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” ai sensi dell’articolo 67, co. 1, lett. l del Tuir. In estrema sintesi quindi, (i) il risarcimento non è tassato al momento dell’erogazione poiché reintegra il patrimonio dell’aderente degli effetti di un danno emergente subito, (ii) dello stesso risarcimento si dovrà tener conto ai fini fiscali in caso di cessione o rimborso del titolo. Pertanto, il fatto che le azioni potenzialmente esperibili nei confronti della banca – ed oggetto di rinuncia come effetto naturale ed accessorio dell’offerta transattiva – erano volte a reintegrare il danno (emergente) rappresentato dalla perdita di valore delle partecipazioni, esclude quindi che l’indennizzo rilevi quale autonoma componente di reddito, producendo, di converso, solo un effetto di consumazione dei valori fiscali».

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