Il Tirreno

Prato

Travolse e uccise un giovane in via Valentini, l'accusa chiede tre anni

di Paolo Nencioni
I fotogrammi del video dell'incidente in via Valentini
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I fotogrammi del video dell'incidente in via Valentini

Processo con rito abbreviato per il giovane marocchino che si costituì due giorni dopo l'incidente costato la vita al diciannovenne Giancarlo Ravidà. La sentenza venerdì

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PRATO. I pubblici ministeri Antonio Sangermano e Lorenzo Gestri hanno chiesto una condanna a tre anni di reclusione per Habib Aznagh, il marocchino di 29 anni accusato di aver travolto e ucciso, senza fermarsi a soccorrerlo, il diciannovenne Giancarlo Ravidà, originario di Foggia, la notte del 3 gennaio 2015 in via Valentini. Il processo con rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare Francesco Pallini si è aperto oggi, 18 maggio, nell'aula al secondo piano del Palazzo di giustizia di Prato.

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Giancarlo Ravidà, figlio di un medico in servizio all'ospedale di Prato, fu trovato agonizzante in mezzo alla carreggiata di via Valentini e in un primo momento si pensò che potesse essere stato vittima di un'aggressione, ma ben preso si capì che era stato investito. Il conducente dell'auto, un giovane nordafricano ora difeso dall'avvocato Leonardo Pugi, si costituì due giorni dopo raccontando di essersi soffermato qualche decina di metri più avanti, di aver aspettato l'arrivo dell'ambulanza e di essersi poi allontanato senza dire a nessuno che era stato lui a investire il diciannovenne.

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La difesa ha sostenuto che al marocchino non può essere contestata l'omissione di soccorso, perché si trattenne a lungo sul posto prima di andarsene, mentre l'accusa ha insistito sul punto e non ha giudicato l'imputato meritevole delle attenuanti generiche. L'avvocato Luca Brachi, parte civile per i familiari di Giancarlo Ravidà, ha sottolineato come dalle perizie risulti che il conducente dell'auto aveva 25 metri di visibilità e il suo tempo di reazione sia stato di 1 secondo e 8 decimi, superiore di almeno tre decimi a quello standard. Inoltre avrebbe deviato a sinistra colpendo il giovane con la parte anteriore destra dell'auto. La parte civile ha chiesto un risarcimento provvisionale di 200mila euro a testa per i familiari di Giancarlo.

Per il padre di Giancarlo, Giandomenico Ravidà, l'omissione di soccorso c'è eccome. "Quell'uomo si è fermato solo per sentire cosa diceva la gente sul posto - dice in una pausa del processo - e per capire se lo avevano visto. Poi si è costituito perché ha capito che lo avevano individuato grazie alle telecamere". La madre di Giancarlo invece ha voluto ringraziare le due giovani donne che avvertirono il118 e la chiamarono la sera stessa col telefono di Giancarlo rimasto sull'asfalto. Si chiamano Martina Mazzetti e Tuna Sechi. "Solo grazie alla loro tempestività - ha detto la madre - abbiamo potuto dare il consenso alla donazione degli organi di Giancarlo, ed evitare che morisse due volte".

L'avvocato Pugi, difensore dell'imputato, ha parlato per oltre un'ora sottolineando come dopo soli 29 secondi dall'impatto tra l'auto e il giovane sia partita una chiamata di soccorso al 118 e che l'operatore della centrale si raccomandò di non toccare il ferito. Questo per dimostrare che il suo assistito non poteva far niente per salvare la vita di Giancarlo Ravidà dopo l'incidente. I genitori però sottolineano il fatto che, presentandosi in Questura due giorni dopo, il conducente dell'auto ha evitato di essere sottoposto ai test sulla presenza di alcole o droga nel sangue. Il giudice leggerà la sentenza venerdì 20 maggio.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, l'avvocato Brachi ha poi precisato che "i prossimi congiunti (di Giancarlo Ravidà, ndr) hanno messo in secondo piano questa problematica e non hanno mai rivolto richieste risarcitorie specifiche, se non quelle di intervento e richiesta che vengono e debbono essere messere in atto per legge da chi assiste le persone offese (senza determinazione alcuna del quantum). Per converso le persone offese costituitesi parte civile, come impone il codice di rito, hanno l’onore di indicare, quando non hanno richiesto al Giudice penale di liquidare l’intero danno, una provvisionale; quindi la somma non è la richiesta risarcitoria, tanto meno la quantificazione del danno, ma la semplice l’indicazione d’una somma provvisionale che dev’essere formulata nelle conclusioni rassegnate dalla parte civile al Giudice Penale al termine della propria arringa difensiva (il profilo risarcitorio nelle sua interezza e completezza verrà affrontato nelle forme e sedi deputate - anche perché con il rito abbreviato il responsabile civile, recte, la compagnia assicuratrice, viene escluso dal giudizio penale d’ufficio).

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